Per la verifica del limite di 400.000 euro occorre fare riferimento al volume d’affari complessivo
L’eventuale superamento del limite di 400.000 euro di volume d’affari ai fini dell’applicazione anticipata del nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi deve essere verificato sulla base del volume d’affari complessivo del soggetto passivo IVA, e non soltanto sulla parte riferita ad operazioni rese nell’ambito del commercio al minuto.
È questo uno dei chiarimenti più importanti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 47 di ieri.
Si ricorda che l’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, prevede, dal 1° gennaio 2020, l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto o assimilate, ai sensi dell’art. 22 del DPR 633/72, disponendone l’applicazione anticipata dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Come rappresentato dalla stessa Agenzia, molti operatori, negli ultimi mesi, si sono interrogati sulla corretta modalità di verifica di tale soglia. Il tema era stato sollevato, in particolare, da Confindustria, che, in una nota pubblicata lo scorso 24 aprile, aveva invitato l’Amministrazione finanziaria a considerare, fra l’altro, la situazione dei soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro derivante principalmente da operazioni soggette a fatturazione e soltanto in via secondaria da operazioni di commercio al minuto o assimilate.
La stessa associazione aveva perciò evidenziato che, considerando il volume d’affari complessivo ai fini dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, tali soggetti si sarebbero trovati, già dal prossimo 1° luglio, a sostenere un onere particolarmente gravoso in relazione a operazioni residuali. Per tale ragione, Confindustria aveva chiesto di chiarire se il limite di 400.000 euro di volume d’affari potesse riferirsi alle sole operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72.
Con la risoluzione di ieri, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha escluso tale interpretazione. Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, occorre tener conto del dettato normativo dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 che, richiamando i “soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000”, senza ulteriori indicazioni, impone di fare riferimento al volume d’affari così come definito dall’art. 20 del DPR 633/72, ossia all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo IVA, registrate o soggette a registrazione nell’anno solare ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 633/72, tenendo conto delle relative variazioni.
Ne deriva che, nel caso di soggetti che svolgono sia attività di commercio al minuto, sia attività soggette a fatturazione, non è possibile considerare il solo volume d’affari relativo a una o più tra le varie attività svolte.
Viene tra l’altro confermato che il volume d’affari cui fare riferimento ai fini dell’applicazione del nuovo obbligo è quello relativo all’anno 2018 (come anticipato nelle motivazioni al provv. Agenzia delle Entrate n. 99297/2019). Di conseguenza, i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni ex art. 22 del DPR 633/72 e che hanno avviato l’attività nel corso del 2019 sono automaticamente esclusi dall’obbligo di trasmissione dei corrispettivi per il 2019.
Peraltro, anche in assenza dell’obbligo, resta ferma la possibilità di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi su base volontaria.
La risoluzione n. 47 fornisce, poi, un’altra importante precisazione, affermando che l’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, nel disporre l’introduzione del nuovo obbligo, e in attesa della definizione dei relativi esoneri con decreto ministeriale di prossima emanazione, pone “una regola di ordine generale – che sostituisce qualunque altra precedentemente in essere – in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto IVA memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri”.
Tale precisazione sembrerebbe alludere alla necessità di distinguere il precedente obbligo di certificazione fiscale rispetto al nuovo obbligo di invio telematico dei corrispettivi, escludendo, di conseguenza, un’automatica applicazione degli esoneri di cui all’art. 2 comma 2 del DPR 696/96 ai fini della nuova disciplina.