Occorre valutare l’unitarietà dell’operazione ove la consegna «intermedia» dei beni dipenda da esigenze tecnico-logistiche

Di Emanuele GRECO e Melania MARCHESE

Il trattamento IVA delle cessioni intracomunitarie non è influenzato dalla sosta dei beni prima della consegna al cessionario qualora sussista un nesso temporale congruo tra la vendita e la spedizione degli stessi nonché una “continuità” nello svolgimento dell’operazione. Tale nesso si intende integrato se i beni spediti al destinatario risultano conformi alle previsioni contrattuali.

È dato rilievo, quindi, alla volontà negoziale delle parti di non considerare “consegna”, in senso giuridico, il trasferimento materiale dei beni presso vettori o spedizionieri per “meri fatti tecnici diretti esclusivamente a garantire la qualità ed il funzionamento dei beni prima della loro spedizione” (cfr. R.M. 26 maggio 2000 n. 72).
In ambito intracomunitario, il principio è rinvenibile nella sentenza della Corte di Giustizia Ue 2 ottobre 2014, C-446/13, Fonderie 2A.

Rimanendo in ambito intra-Ue, la conclusione appare coerente con l’art. 41 del DL 331/93, il quale prevede la non imponibilità IVA delle cessioni di beni “trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta”, anche se “sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni”.

In questo contesto, pur non essendo fornite ulteriori precisazioni a livello normativo e giurisprudenziale, si ritiene che non altera la continuità dell’operazione la semplice sosta dei beni in un centro di logistica o nei magazzini di un vettore per lo svolgimento delle attività tipiche nell’ambito delle spedizioni (come, ad esempio, lo smistamento o il raggruppamento dei beni) e per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione (cfr. C.M. 19 marzo 1980 n. 15).

In altre parole, non debbono essere considerate, ai fini della permanenza dell’operazione, le possibili segmentazioni nella fase del trasporto aventi una “mera funzione di pausa del trasporto stesso” (cfr. R.M. 12 agosto 1992 n. 460779).
Fatte queste premesse, è da valutare la rilevanza del concetto di “sosta tecnica” rispetto alla dinamica della c.d. triangolare comunitaria, nel cui ambito, a fronte di un duplice passaggio di proprietà (dal primo cedente al promotore della triangolazione e da quest’ultimo al proprio cliente), si riscontra un unico trasferimento fisico dei beni (dal primo cedente al cessionario finale), il cui trasporto o spedizione è eseguito, su incarico del cessionario, dal primo cedente.

In questa fattispecie è riconducibile la situazione in cui:
– il destinatario finale dei beni è un soggetto passivo italiano, mentre il fornitore (promotore della triangolazione) ed il produttore (primo cedente) sono soggetti passivi in differenti Stati membri della Ue;
– le merci subiscono una sosta presso un magazzino in Italia, ove sono soggette a controllo di qualità e degroupage per essere, poi, consegnate dal gestore dello stesso magazzino, che interviene a cura del fornitore.

In tal caso, la “sosta tecnica” si rivela, infatti, indispensabile per ragioni logistiche e non sembra costituire, ex se, ostacolo alla realizzazione di una triangolazione comunitaria, poiché non determina alcuna modifica dei soggetti passivi coinvolti e, soprattutto, non altera né la struttura dell’operazione convenuta ab origine tra le parti né la destinazione originaria dei beni (cfr. risposta ad interrogazione parlamentare Ministero delle Finanze 5 marzo 1999 n. 4-19301).

In definitiva, la sosta di beni nel territorio dello Stato non incide sul regime IVA applicabile all’operazione intra Ue, che resta unitariamente concepita e attuata, alla condizione che:
– si tratti di fatti, accertamenti o procedure di carattere materiale e a contenuto tecnico-logistico nonché circoscritti temporalmente alla durata del loro svolgimento;
– sul piano contrattuale, la consegna non sia funzionale all’immissione dei beni nel possesso di un terzo, in virtù di un autonomo rapporto di deposito o ad altro titolo, ma si configuri quale evento propedeutico alle attività tecnico-operative legate alla circolazione internazionale dei beni.