La disposizione è contenuta nel DL «crescita» ma l’efficacia è demandata a un decreto previa intesa tra i due Stati

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Il decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 (DL “crescita”) prevede l’implementazione della fatturazione in modalità elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino. Le intenzioni del legislatore sono quelle di semplificare la certificazione delle operazioni, allineando gli adempimenti a quelli vigenti sul territorio italiano (ove, dal 1° gennaio 2019, vige l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica), anche in ragione della peculiarità degli scambi italo-sammarinesi, caratterizzati dalla libera circolazione delle merci.

L’efficacia delle disposizioni del decreto è subordinata a un decreto ministeriale da emanarsi in conformità agli accordi che l’Italia sottoscriverà con San Marino. Il tavolo di lavoro tra il Ministero dell’Economia e delle finanze italiano e i corrispondenti Uffici sammarinesi è già in essere da alcuni mesi (si veda “Operazioni con San Marino tra e-fattura ed esterometro” del 22 febbraio 2019).

Le nuove modalità di fatturazione andranno a sostituire gli adempimenti disciplinati dal DM 24 dicembre 1993, relativi principalmente alle cessioni di beni verso San Marino, alle cessioni di beni verso l’Italia con addebito dell’IVA e alle cessioni di beni verso l’Italia senza addebito dell’IVA.
Attualmente, la fatturazione è gestita in formato analogico con alcune complessità operative.
Ad esempio, per le cessioni di beni nei confronti di soggetti passivi sammarinesi, il fornitore italiano è tenuto, tra l’altro, a emettere fattura (in regime di non imponibilità IVA) in quattro copie, una delle quali gli è restituita debitamente perforata con l’indicazione della data e munita del timbro a secco circolare apposto dall’Ufficio di San Marino.

Dunque, come detto, le nuove disposizioni saranno efficaci solamente a seguito delle modifiche che dovranno essere apportate al citato DM 24 dicembre 1993, previo accordo tra i due Stati ai sensi dell’art. 71 del DPR 633/72, al fine di adeguare le norme del decreto alle regole in materia di fatturazione elettronica per gli scambi Italia-San Marino.
A livello operativo, inoltre, sarà emanato un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate il quale definirà le specifiche tecniche necessarie all’emissione e alla ricezione delle e-fatture.

Gli obblighi di fatturazione elettronica che saranno introdotti, per gli scambi con San Marino, non riguarderanno comunque i soggetti già beneficiari di appositi esoneri, come nel caso di coloro che:
– rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011;
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014;
– hanno esercitato l’opzione ex L. 398/91 avendo conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro;
– per l’anno 2019 sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Non dovrebbero essere interessate dalle modifiche del decreto legge n. 34/2019, invece, le prestazioni di servizi che i soggetti passivi IVA italiani effettuano o ricevono con controparti sammarinesi: queste operazioni, difatti, non sono ricomprese nella disciplina speciale di cui al DM 24 dicembre 1993 oggetto di imminente modifica. Resta ferma la possibilità – per il prestatore italiano – di emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio su base facoltativa.

Le prestazioni di servizi, pertanto, dovrebbero continuare a seguire le ordinarie regole IVA di cui al DPR 633/72, tali per cui:
– le prestazioni “generiche” verso committenti soggetti passivi a San Marino non sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia (art. 7-ter comma 1 lett. a) del DPR 633/72);
– le prestazioni “generiche” verso privati consumatori sammarinesi sono rilevanti in Italia (art. 7-ter comma 1 lett. b) del DPR 633/72);
– le prestazioni “generiche” ricevute da soggetti passivi sammarinesi hanno rilevanza territoriale in Italia (art. 7-ter comma 1 lett. a) del DPR 633/72) e il committente nazionale è tenuto ad assolvere l’imposta emettendo autofattura ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.