Il decreto crescita dispone un aumento graduale dal 50% al 70% a partire dal 2019

Di Luisa CORSO

L’art. 3 del DL “crescita” (DL 30 aprile 2019 n. 34), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, interviene nuovamente sulla misura della deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, aumentandola progressivamente a partire dal periodo di imposta 2019. Resta invece ferma l’integrale indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile IRAP.

Vale la pena evidenziare che la legge di bilancio 2019 (art. 1 comma 12 della L. 145/2018), modificando l’art. 14 comma 1 del DLgs. 23/2011, aveva previsto che l’IMU degli immobili strumentali fosse deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 40%, in luogo delle precedenti percentuali del:
– 20% a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 (2014, per i soggetti “solari”);
– 30% per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (2013, per i soggetti “solari”).

In assenza di un’espressa disposizione di decorrenza, la modifica avrebbe dovuto operare dal 1° gennaio 2019.
Il DL “crescita” ha però modificato l’illustrato contesto normativo prevedendo, al nuovo art. 14 comma 1 del DLgs. 23/2011, che la percentuale di deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo sia gradualmente aumentata come segue:
– 50% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019, per i soggetti “solari”);
– 60% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2020-2021, per i soggetti “solari”);
– 70%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022, per i soggetti “solari”).
Dall’evoluzione normativa illustrata emerge come la deducibilità nella misura del 40%, prevista dalla legge di bilancio 2019, non troverà mai applicazione.

La nuova percentuale del 50% avrà impatto, per la prima volta, nel modello REDDITI 2020, relativo al periodo di imposta 2019 “solare”.
Va segnalato che le istruzioni al modello REDDITI SC 2019 recano l’indicazione della percentuale del 40%, introdotta dalla legge di bilancio 2019 e ora sostituita da quella del 50% a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

L’indicazione sembrava essere riferita ai soggetti “non solari” con periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 (es. 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019) che utilizzano, appunto, il modello REDDITI SC 2019.
Al riguardo, non risultava chiaro se in tali casi la percentuale del 40%:
– fosse tale solo per le rate pagate dal 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della L. 145/2018);
– ovvero, fosse tale per tutta l’IMU pagata nel periodo d’imposta 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 (periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2019).
La questione risulta però superata alla luce del nuovo intervento normativo il quale fa espresso riferimento, quale periodo di decorrenza della nuova percentuale di deducibilità, a quello “successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018”.

Stante il fatto che l’IMU è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, i soggetti non “solari” sono tenuti a versare il relativo importo seguendo le regole (aliquota, detrazioni, ecc.) specifiche di ciascuna frazione del periodo di imposta interessato.
La percentuale di deducibilità dell’IMU deve essere individuata avendo riguardo a quella applicabile nel periodo di imposta di competenza di ciascuna rata versata. Si ricorda, infatti, che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 10/2014, risposta 8.2), per i soggetti titolari di reddito di impresa, costituisce costo deducibile l’IMU di competenza di un certo periodo di imposta, a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente. L’art. 99 comma 1 del TUIR non introdurrebbe, infatti, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, un puro principio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali introducendo un’ulteriore condizione di deducibilità per le imposte, data dall’avvenuto pagamento.

Si prenda, ad esempio, il caso di una spa con periodo di imposta 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 la quale abbia versato, nel citato esercizio “a cavallo”, le seguenti rate relative all’IMU su un capannone:
– saldo 2018 (versato entro il 16 dicembre 2018) = 5.000 euro.
– acconto 2019 (versato entro il 16 giugno 2019) = 5.000 euro.

Nell’ambito del modello REDDITI SC 2019 la società deduce l’importo di 2.000 (10.000 x 20%), calcolato applicando all’IMU versata la percentuale del 20%, ancora valida per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Supponendo che l’importo delle rate IMU da versare per l’anno successivo rimanga costante, nel modello REDDITI SC 2020, riferito al periodo di imposta 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020, la società dedurrà l’importo di 5.000 (10.000 x 50%), calcolato applicando all’IMU versata (saldo 2019 e acconto 2020) la nuova percentuale del 50%.