Modello 730 anche per i soci di società semplici ad alcune condizioni

La presentazione è possibile se la società semplice possiede solo redditi fondiari

Di Massimo NEGRO

Con l’avvio della campagna dichiarativa 2019, relativa al periodo d’imposta 2018, si pone il problema della possibilità, per i soci di società semplici, di presentare il modello 730/2019.

A differenza del modello REDDITI PF, infatti, il modello 730 può essere utilizzato solo dalle persone fisiche in possesso di determinati requisiti e a condizione che non ricorrano cause di esclusione.
In particolare, il modello 730/2019 non può essere utilizzato dalle persone fisiche titolari di redditi d’impresa, ai sensi dell’art. 55 del TUIR. L’esclusione dalla possibilità di presentare il modello 730 si applica anche se i redditi d’impresa sono prodotti in forma associata, mediante la partecipazione in società di persone e di capitali in regime di trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 5 e 116 del TUIR.

La presentazione del modello 730 è preclusa anche se la società non ha distribuito utili (cfr. C.M. 1° giugno 1999 n. 122, punto 6), è in perdita o in liquidazione (circ. Agenzia delle Entrate 7 luglio 2015 n. 26, § 12).
Le istruzioni per la compilazione del modello 730/2019 stabiliscono che possono presentare tale dichiarazione anche i produttori agricoli, ma a condizione che:
– non siano titolari di reddito d’impresa (i relativi redditi devono quindi essere compresi nei limiti previsti dall’art. 32 del TUIR);
– siano esonerati dalla presentazione delle altre dichiarazioni fiscali (IRAP, IVA e dei sostituti d’imposta).
Non possono quindi presentare il modello 730/2019 i produttori agricoli che siano anche titolari di reddito d’impresa, in quanto vengono superati i limiti del reddito agrario previsti ai sensi dell’art. 32 del TUIR.

Inoltre, le istruzioni del 730/2019 precisano che possono presentare tale dichiarazione anche i soci di:
– società semplici costituite per l’esercizio in forma associata dall’attività agricola, con attività e redditi compresi nei limiti del reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR;
– società semplici che producono redditi di fabbricati.

In assenza dei suddetti redditi d’impresa e di altre ipotesi ostative alla presentazione del modello 730/2019, l’utilizzo della dichiarazione in esame potrebbe quindi avvenire anche da parte dei contribuenti titolari di redditi di terreni e fabbricati derivanti dalla partecipazione in una società semplice.

Il riferimento delle istruzioni ai soci di società semplici costituite per l’esercizio in forma associata dall’attività agricola, con attività e redditi compresi nei limiti del reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR, non sembra, infatti, da interpretare come una limitazione all’utilizzo del modello 730 ai soli soci di società semplici agricole, ma come una precisazione che, in caso di soci di società semplici agricole, l’utilizzo del modello 730 è possibile solo se si rispettano i limiti del reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR; diversamente, infatti, la parte di reddito prodotto imputabile all’attività eccedente è considerata reddito d’impresa, anche se l’attività non è organizzata in forma di impresa (art. 55 comma 1 del TUIR), con conseguente preclusione alla possibilità di utilizzare il modello 730.

Il socio di una società semplice, la quale possiede terreni e fabbricati, potrebbe quindi presentare il modello 730/2019 indicando nel quadro A (redditi dominicali e agrari dei terreni) e nel quadro B (redditi dei fabbricati) i redditi fondiari che derivano pro-quota dalla propria partecipazione nella società.

Infatti, nel quadro A del modello 730 sono previsti i seguenti appositi codici per indicare il reddito derivante dalle società semplici:
– codice 5: socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini IRPEF attribuito dalla società;
– codice 10: socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale non imponibile ai fini IRPEF attribuito dalla società.

Analogamente, nel quadro B sono previsti i seguenti appositi codici:
– codice 16: reddito dei fabbricati attribuito da società semplice, imponibile ai fini IRPEF (fabbricati locati o con esenzione IMU);
– codice 17: reddito dei fabbricati attribuito da società semplice, non imponibile ai fini IRPEF (fabbricati non locati senza esenzione IMU).

Ferme restando le previste cause di esclusione, per poter presentare il modello 730/2019 non è però sufficiente il solo possesso di redditi di terreni e di fabbricati derivanti dalla partecipazione in società semplici, in quanto è altresì necessario essere:
– lavoratori dipendenti o pensionati;
– oppure soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l’indennità di mobilità;
– oppure titolari dei previsti redditi assimilati al lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi, soci lavoratori di cooperative, ecc.).

In assenza di redditi di lavoro dipendente o assimilati, è però possibile presentare il modello 730 in forma congiunta quale “coniuge dichiarante”, se l’altro coniuge (“dichiarante”) è possessore di redditi che permettono la presentazione del modello 730.

2019-04-29T12:28:15+00:00Aprile 29th, 2019|News|
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