Definizione molto conveniente, pagando solo i 200 euro con possibile rateazione degli importi dovuti in due rate di pari ammontare

Di Andrea BONINO

Con la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15 marzo 2019 n. 62274 e l’emanazione della risoluzione 21 marzo 2019 n. 37, che ha istituito il codice tributo “PF99” per l’effettuazione dei versamenti, è tutto pronto per procedere alla definizione agevolata delle irregolarità formali, prevista dall’art. 9 del DL 119/2018.

La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle predette irregolarità, la quale deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020, e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta a cui si riferiscono le violazioni formali, con possibile rateazione degli importi dovuti in due rate di pari ammontare, scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020, per la corresponsione delle quali non è ammessa la compensazione con altri tributi e contributi.

Le violazioni formali che possono essere definite sono quelle commesse fino al 24 ottobre 2018, non rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile e dell’imposta, tra le quali rientrano, come chiarito dalle motivazioni del provvedimento sopra richiamato, quelle riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”), disciplinate dai commi 9-bis1 e 9-bis2 dell’art. 6 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 471, che prevedono per gli errori commessi una sanzione in misura fissa, da 250 euro a 10.000 euro, dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale), e con riferimento a ciascun fornitore/committente (circolare n. 16/2017).

L’Agenzia delle Entrate, nel provvedimento in esame, precisa che “la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale” e nelle motivazioni del provvedimento stesso vengono esplicitamente richiamati gli errori nell’applicazione del regime di inversione contabile, i quali, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 dell’11 maggio 2017, salvi i casi di frode o di manifesta evasione, possono dare luogo solo all’applicazione delle sanzioni amministrative sopra riportate, non legittimando, invece, il disconoscimento della detrazione IVA.

Al riguardo, si pone in evidenza che, relativamente al settore edile, l’individuazione del corretto regime applicabile, tra gli altri, alle operazioni di ristrutturazione e manutenzione dei fabbricati, è spesso difficile, dovendosi dapprima individuare con precisione la tipologia di intervento realizzato (ristrutturazione o manutenzione) e successivamente delineare, qualora si tratti di un intervento complesso di manutenzione, quali siano i servizi di demolizione, installazione impianti e completamento per i quali debba essere applicato il regime di inversione contabile (art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR n. 633/72).

Gli errori interpretativi possono così essere frequenti per chi opera attivamente nel predetto settore e gli stessi, commessi senza volontà alcuna di evadere l’imposta, seppur non pregiudichino il diritto alla detrazione dell’IVA, possono però comportare il pagamento di sanzioni amministrative rilevanti.

L’adesione alla procedura di definizione delle irregolarità formali si presenta così di sicuro interesse per chi nel corso degli anni abbia realizzato, lato attivo o passivo, diverse operazioni di manutenzione o ristrutturazione di fabbricati, considerando che, senza necessità di procedere ad alcuna regolarizzazione, ma semplicemente attraverso il pagamento della sanzione di 200 euro per annualità, i sopra richiamati errori interpretativi possono essere “sanati”.

In alternativa, infatti, il contribuente potrebbe eventualmente accedere al ravvedimento operoso della singola violazione, con riduzione della sanzione fissa di 250 euro da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui si ravvede, ma con il legittimo dubbio, in questo caso, di dover comunque regolarizzare la violazione commessa, considerato che l’art. 13, comma 2 del DLgs. n. 472/97 dispone che “il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo”, al fine di rimuovere alla radice la violazione e ristabilire a tutti gli effetti l’ordine giuridico violato.