Oltre al controllo diretto o indiretto, per far scattare la causa ostativa è necessario che il forfetario operi in favore della società
Con la risposta all’interpello n. 108, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ritorna sulla causa ostativa al regime forfetario dipendente dal controllo diretto e indiretto di srl, confermando i chiarimenti recentemente resi con la circolare n. 9/2019.
Tale causa ostativa opera alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
– controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
– esercizio da parte della società di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Conseguentemente, la sussistenza della condizione di controllo non preclude di per sé l’accessibilità al regime, essendo necessario verificare la riconducibilità delle attività svolte dalla srl a quelle della persona fisica in regime forfetario, nei termini che si indicheranno oltre.
Circa la nozione di controllo, diretto e indiretto, nelle srl occorre riferirsi all’art. 2359 commi 1 e 2 c.c., a norma del quale sono considerate controllate:
– le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
– le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
– le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei primi due punti, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. A tal fine, nell’ambito delle persone interposte, sono ricompresi anche i familiari di cui all’art. 5 comma 5 del TUIR (ossia coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo).
Viene così esemplificato come non sia applicabile il regime forfetario da parte dell’imprenditore la cui moglie detenga una partecipazione pari al 50% in una srl che esercita attività economiche riconducibili a quelle svolte dal medesimo in forma individuale, in quanto sussiste una condizione di controllo indiretto (influenza dominante) tramite interposta persona.
Per verificare la riconducibilità dell’attività della srl a quella individuale del contribuente in regime forfetario, viene fornito un criterio che considera, da un lato, la classificazione ATECO, e, dall’altro, il rapporto tra la società e la persona fisica.
La riconducibilità diretta o indiretta delle due attività è ritenuta sussistente se:
– le attività sono incluse in una medesima sezione ATECO (es. sezione M – attività professionali, scientifiche e tecniche), da valutarsi non in base ai dati formalmente dichiarati, ma considerando quelli attribuibili in base alle attività effettivamente esercitate;
– la persona fisica effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi alla srl, direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
La necessità di verificare quest’ultima condizione sulla base del rapporto srl-persona fisica intrattenuto in corso d’anno fa sì che la causa ostativa nel suo complesso vada valutata nell’anno di applicazione del regime e non nell’anno precedente. Pertanto, chi possiede una quota di srl può accedere e applicare il regime agevolato per il 2019, salvo fuoriuscirvi dal 2020 se la riconducibilità delle attività è soddisfatta in base al duplice criterio sopra definito.
Il caso esaminato nella risposta di ieri riguarda un dottore commercialista che, oltre a svolgere la professione (codice ATECO 69.20.11), possiede una quota pari al 50% del capitale sociale di una srl che svolge l’attività di revisione e certificazione di bilanci (codice ATECO 69.20.20), della quale risulta anche rappresentante legale.
In tale situazione, sulla base dei chiarimenti della circolare n. 9/2019, risulterebbe sussistente la causa ostativa, essendo soddisfatto il requisito del controllo (indiretto), nonché quello della riconducibilità delle attività ad una medesima sezione ATECO in presenza di rapporto tra le parti (in quanto il professionista percepisce dalla srl compensi come amministratore, tassabili quale reddito di lavoro autonomo professionale con imposta sostitutiva, e, a sua volta, la società deduce dal reddito il relativo costo).
Il professionista potrà in ogni caso applicare il regime forfetario nel 2019 e permanervi anche oltre se in corso d’anno cesserà dalla carica di amministratore (in modo tale che la società non gli corrisponda compensi professionali, deducibili in capo alla stessa); diversamente, dovrà fuoriuscirvi dal 2020.