Titoli del circolante da svalutare se venduti prima dell’approvazione del bilancio

I titoli vanno iscritti al corrispettivo di vendita, se inferiore al valore risultante dal bilancio precedente

Di Silvia LATORRACA

Il DL 119/2018 (conv. L. 136/2018) prevede una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli del circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere, nei bilanci 2018, i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Nell’applicazione della deroga è necessario prendere in considerazione i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Con particolare riferimento all’analogo regime previsto dal DL 185/2008 (conv. L. 2/2009) per gli esercizi 2008-2012, il documento interpretativo OIC 3 ha osservato che assumono rilievo, per esempio:
– la cessione dei titoli a un corrispettivo inferiore a quello risultante dall’applicazione della deroga;
– il deterioramento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’emittente.
In particolare, nel caso in cui, tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di approvazione del bilancio, i titoli siano ceduti a un corrispettivo inferiore a quello risultante dall’applicazione della deroga, le attività devono essere iscritte, in ossequio ai principi generali di prudenza e competenza, “al (minor) valore di vendita nei limiti della perdita che sarebbe stata iscrivibile in base all’andamento del mercato”.

Secondo l’OIC, la finalità della disposizione era di evitare svalutazioni sulla base di valori desunti da un mercato che versava in una situazione eccezionale di crisi e che avrebbe potuto esprimere valori non corretti. Non pareva, quindi, ragionevole ricorrere alla deroga nei casi in cui il minor valore espresso dal mercato assumesse il carattere della certezza, come al momento del successivo realizzo del titolo.
Nel caso prospettato, quindi, il titolo doveva essere valutato in base al criterio ordinario di cui all’art. 2426 comma 1 n. 9 c.c.
Si consideri, ad esempio, il seguente caso:
– valore di iscrizione del titolo nel bilancio 2017: 100;
– valore di mercato a fine 2018: 80;
– prezzo di vendita (marzo 2019): 70.
La perdita di 20 (100 – 80) deve essere rilevata già nel bilancio 2018 (il titolo è rilevato, secondo gli ordinari criteri di valutazione, al minor valore di mercato, pari a 80). L’ulteriore perdita di 10 (80 – 70) è, invece, di competenza dell’esercizio successivo.

Sotto altro profilo, nel momento in cui, tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di approvazione del bilancio, la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’emittente si deteriora in modo tale da modificare la stima circa l’esistenza di perdite durevoli di valore, si possono presentare le seguenti situazioni:
– il deterioramento costituisce l’effetto di situazioni i cui presupposti erano già presenti alla data di riferimento del bilancio, seppur non conosciuti: il valore del titolo deve essere ordinariamente svalutato;
– il deterioramento deriva da un evento eccezionale chiaramente attribuibile al successivo esercizio: le valutazioni di fine esercizio devono essere effettuate senza tenere conto dell’evento in questione, ma è necessario fornire adeguata informativa nella Nota integrativa.

Quanto affermato dal documento interpretativo OIC 3 risulta confermato dal documento OIC 29, secondo cui devono essere recepiti nei valori di bilancio, in conformità al postulato della competenza, quei fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio.

Ad esempio, rientrano tra i fatti che devono essere recepiti nei valori di bilancio i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subìto riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio, quali:
– il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio;
– la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio.

Il documento interpretativo OIC 4 (rilasciato in bozza il 25 febbraio 2019 e sottoposto a consultazione fino al 6 marzo 2019; si veda “Il costo ammortizzato non incide sulla svalutazione dei titoli” del 26 febbraio 2019) si è allineato a quanto riportato.
In particolare, è stato precisato che la deroga ex DL 119/2018 non è applicabile ai titoli venduti tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di approvazione del bilancio, in quanto, nella specie, il (minor) valore espresso dal mercato assumerebbe certezza a seguito della realizzazione sul mercato.
In tali casi, il titolo deve essere valutato secondo i criteri ordinari e, quindi, al minore tra costo e valore di mercato.

2019-04-16T07:13:17+00:00Aprile 16th, 2019|News|
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