Perdite fiscali, dividendi, plusvalenze e detrazioni con novità significative per la dichiarazione dei soci o associati

Di Luisa CORSO e Gianluca ODETTO

Come tutti gli anni, le società di persone sono tenute a rilasciare ai propri soci un prospetto, redatto in forma libera, da cui risultino i dati (redditi, perdite, detrazioni, crediti d’imposta ecc.) necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi dei soci stessi.
In termini generali, il reddito prodotto dalla società partecipata configura un reddito di partecipazione e la relativa imputazione in capo ai soci non ne muta la natura, che rimane quella tipica della società “di origine”. Pertanto, il reddito imputato ai soci dalle società di persone commerciali (snc e sas) è sempre qualificato come reddito d’impresa, mentre il reddito imputato da una società semplice può assumere natura di reddito fondiario, di capitale, di lavoro autonomo ecc.

Sulla base di tale assunto vale la pena evidenziare alcune voci contenute nel prospetto che, con riferimento al periodo di imposta 2018, potrebbero risultare maggiormente “sensibili” in ragione di alcune novità normative.
Con particolare riferimento alla partecipazione in snc e sas, le perdite fiscali imputate nel 2018, a differenza di quelle imputate nel 2017 e negli anni precedenti, non possono mai andare a riduzione del reddito complessivo, ma vanno a compensare i soli redditi d’impresa (sia che si tratti di perdite realizzate in contabilità ordinaria sia che si tratti di perdite realizzate in contabilità semplificata). Qualora risulti un’eccedenza non compensata, questa andrà a riduzione del reddito di ciascuno dei periodi successivi nel limite dell’80% (senza limitazioni temporali); per le imprese in contabilità semplificata, la suddetta percentuale può variare in applicazione della disciplina transitoria prevista dall’art. 1 comma 25 della L. 145/2018.

Ulteriore casistica cui il socio che ritrae redditi da società di persone deve prestare attenzione riguarda le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate; queste ultime, se realizzate dalle società semplici nel 2018, concorrono alla formazione del reddito nel limite del 49,72% (come nel 2017), a differenza di quanto avviene per le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche (imponibili nel limite del 58,14% sempre se realizzate nel 2018); secondo l’art. 2 comma 3 del DM 26 maggio 2017, infatti, la rideterminazione della percentuale di imposizione al 58,14% non si applica ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR.
Per le plusvalenze “qualificate” realizzate dal 1° gennaio 2019 si applicherà, invece, l’imposta sostitutiva del 26% e, quindi, non si verificherà più alcun fenomeno di imputazione per trasparenza.
Le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni con i requisiti dell’art. 87 del TUIR realizzate dalle snc e dalle sas concorrono anch’esse alla formazione del reddito nel limite del 49,72% (come nel 2017).

Per quanto riguarda i dividendi percepiti dalle società semplici, va rilevato che, in base alle istruzioni al quadro RL, a fronte della lacuna normativa emersa dall’abrogazione del primo periodo del comma 1 dell’art. 47 del TUIR, gli utili percepiti dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito in misura integrale; tuttavia, sempre in base alle istruzioni, anche nei confronti delle società semplici dovrebbe operare il regime transitorio previsto dall’art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 con conseguente tassazione parziale (nella misura del 40%, del 49,72% o del 58,14%) degli utili percepiti dalle società semplici prodotti fino al periodo di imposta 2017. Diversamente, i dividendi percepiti dalle snc e dalle sas concorrono, comunque, alla formazione del reddito nel limite del 58,14%, se formati con utili prodotti dal 2017, mentre restano ferme le percentuali di imponibilità del 49,72% e del 40% per gli utili di formazione più remota.

Vi sono, poi, alcune novità anche con riferimento agli oneri detraibili.
Nel caso in cui siano stati effettuati interventi di recupero edilizio, la detrazione IRPEF nella misura del 50%, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro, è prorogata alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2019. Vi è collegata la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”; in tal caso, per beneficiare dell’agevolazione in relazione alle spese sostenute nell’anno 2018, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dal 1° gennaio 2017.

Con riferimento al bonus verde, per i pagamenti effettuati negli anni 2018 e 2019 è possibile beneficiare della detrazione del 36% delle spese relative ad alcune tipologie di interventi di sistemazione a verde (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali); la detrazione è fruibile fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Per le spese di riqualificazione energetica sostenute dal 1° gennaio 2018, va tenuto presente che in relazione ad alcune tipologie di interventi la detrazione del 65% è ridotta al 50% (ciò riguarda, ad esempio, l’acquisto e la posa di finestre comprensive di infissi).

Per il 2018, da ultimo, il c.d. school bonus è pari al 50% delle erogazioni liberali effettuate nell’ammontare massimo di 50.000 euro.