Ancora da definire le regole tecniche per la ricezione delle fatture da parte delle P.A. e degli enti aggiudicatori
Il prossimo 18 aprile entra in vigore, per le amministrazioni e gli enti individuati dal DLgs. 148/2018, l’obbligo di accettare fatture elettroniche anche in formati diversi dal formato “Fattura PA”, purché le stesse siano conformi allo standard europeo di fattura elettronica (EN 16931-1:2017) e siano emesse in rapporto all’esecuzione di contratti pubblici di appalto. Fanno eccezione le “amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali” (ossia quelle che non sono autorità governative centrali), per le quali l’obbligo entra in vigore dal 18 aprile 2020.
La finalità della nuova disciplina, prevista in attuazione della direttiva 2014/55/Ue, è quella di facilitare la partecipazione dei soggetti passivi IVA agli appalti pubblici transfrontalieri, riducendo gli oneri derivanti, in capo agli stessi, dalla difformità delle regole di fatturazione in ambito europeo. La massimizzazione dei vantaggi connessi alla digitalizzazione dei documenti fiscali, infatti, richiede l’interoperabilità tra i sistemi di fatturazione, in modo da rendere il più possibile automatizzati i processi di elaborazione dei dati da parte degli operatori economici coinvolti.
Lo standard di fattura elettronica europea è stato sviluppato dal Comitato europeo di normazione e i relativi riferimenti sono stati pubblicati con decisione 2017/1870 della Commissione Ue del 16 ottobre 2017. Lo standard si compone di un modello semantico (EN 16931–1:2017), che definisce gli elementi essenziali della fattura, e che può essere rappresentato esclusivamente secondo una delle due sintassi ritenute idonee a rispettare i criteri fissati dalla Commissione Ue, vale a dire:
– la Universal Business Language (ISO/IEC 19845:2015);
– la Cross Industry Invoice XML dell’UN/CEFACT.
A partire da giovedì 18 aprile 2019, dunque, le P.A. e gli enti di cui all’art. 1 del DLgs. 148/2018 dovranno essere in grado di ricevere le fatture elettroniche generate nel rispetto dei formati europei, qualora emesse in relazione ai contratti disciplinati dal DLgs. 50/2016 ovvero dal DLgs. 208/2011. Fanno eccezione le fatture relative a contratti disciplinati da quest’ultimo decreto le cui procedure di aggiudicazione e di esecuzione siano dichiarate segrete o soggette a speciali misure di sicurezza.
Le fatture “europee”, inoltre, dovranno essere conformi anche alla Core Invoice Usage Specification (CIUS), ossia alle norme che verranno specificamente definite, mediante provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, per il contesto nazionale italiano.
In base alla direttiva 2014/55/Ue, i destinatari dell’obbligo di ricezione delle fatture in formato “europeo” sono le “amministrazioni aggiudicatrici” e gli “enti aggiudicatori” dei contratti pubblici di appalto. In attuazione della suddetta direttiva, l’art. 1 comma 1 del DLgs. 148/2018 dispone l’obbligo per le “amministrazioni aggiudicatrici” e gli “enti aggiudicatori” di cui all’art. 1 comma 1 del DLgs. 50/2016, nonché per le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 (si veda “Fattura elettronica con regole europee negli appalti pubblici” del 18 gennaio 2019). Come evidenziato dalla relazione illustrativa al DLgs. 148/2018, il duplice riferimento normativo contenuto nella norma nazionale (al DLgs. 50/2016 e alla L. 196/2009) si è reso necessario, stante l’impossibilità di operare una verifica esaustiva dei soggetti elencati dalle citate disposizioni.
Le regole tecniche per la gestione delle fatture “europee” integreranno la disciplina prevista per l’emissione delle “fatture PA” e le relative modalità applicative saranno definite mediante provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, l’art. 4 del DLgs. 148/2018 stabilisce che per la ricezione della nuova tipologia di fatture si applicheranno le disposizioni del DM 55/2013, relativo alla fatturazione elettronica verso la P.A.
Anche le fatture prodotte nei formati “europei”, dunque, verranno veicolate mediante Sistema di Interscambio secondo le modalità previste per le “fatture PA”. Ne consegue che il SdI dovrà essere implementato con nuove funzioni di “traduzione” dal formato “europeo” a quello nazionale (e viceversa), in modo che le pubbliche amministrazioni ricevano sia la fattura originale, sia quella “tradotta”.
Va rilevato che le nuove regole tecniche dovrebbero disciplinare esclusivamente le modalità di ricezione delle fatture “europee” da parte degli enti appaltanti, per cui resterebbe da comprendere come i soggetti passivi IVA italiani potrebbero emettere fatture conformi allo standard europeo nei confronti degli enti di altri Stati membri.
Infine, si segnala che, allo stato attuale, non risulta sia stato ancora istituito il tavolo tecnico permanente previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2018 cui spetterebbe, fra l’altro, l’aggiornamento delle regole tecniche di fatturazione, il monitoraggio della loro corretta applicazione, nonché la valutazione degli impatti della nuova disciplina, sulle P.A. e sugli operatori economici.