Gli amministratori delegati devono riferire periodicamente al consiglio, e ai sindaci, su andamento della gestione e prevedibile evoluzione

Di Michele BANA

Il comma 2 dell’art. 2086 c.c., introdotto dall’art. 375 del DLgs. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) con effetto dal 16 marzo 2019, stabilisce che l’imprenditore, operante in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.

Sono state, inoltre, inserite alcune norme specifiche riguardanti la società a responsabilità limitata. In primo luogo, l’art. 377 comma 5 del DLgs. 14/2019, anch’esso in vigore dal 16 marzo 2019, ha aggiunto il comma 6 dell’art. 2475 c.c., che prescrive l’applicazione, in quanto compatibile, dell’art. 2381 c.c., contenente le regole sul funzionamento dell’organo di gestione, con l’immutata previsione di cui al comma 3, secondo cui il consiglio di amministrazione:
– valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
– può delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi componenti, stabilendone i relativi limiti;
– esamina i piani strategici, industriali e finanziari aziendali, se predisposti.

Sotto quest’ultimo profilo, si dovrebbe ritenere indispensabile la redazione dei piani strategici, industriali e finanziari, in quanto l’adeguatezza degli assetti societari, come anticipato, è funzionale anche alla rilevazione tempestiva della crisi: quest’ultima ricorre, ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 14/2019, in presenza di uno “stato di difficoltà economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. Conseguentemente, è necessaria l’esistenza di un piano industriale-finanziario, la cui effettiva esecuzione deve essere costantemente monitorata, apportando opportuni correttivi per rimediare ad eventuali scostamenti significativi, nonché per tenere conto dell’evoluzione del progetto aziendale in relazione al trascorrere del tempo.

L’art. 2381 comma 5 c.c., anch’esso applicabile alla srl dal 16 marzo 2019, dispone, inoltre, che gli organi eventualmente delegati sono tenuti a verificare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, e a riferire – al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi – sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle proprie controllate.

Sul punto, si osservi, peraltro, che tale tempistica appare di difficile coordinamento con alcune disposizioni del Codice della crisi, che entreranno in vigore dal 15 agosto 2020. Da un lato, infatti, è coerente con la previsione dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 14/2019, secondo cui gli indici della crisi devono fornire evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso oppure, qualora la durate residua del periodo amministrativo al momento della valutazione sia inferiore ai sei mesi, per i sei mesi seguenti.

Dall’altro, la periodicità semestrale rischia di risultare eccessivamente ampia rispetto ai termini che caratterizzano gli obblighi di segnalazione di cui agli artt. 14 e 15 del DLgs. 14/2019, posti a carico di sindaci, revisori e creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e agente della riscossione), sostanzialmente riconducibili al trimestre. La medesima frequenza temporale è riscontrabile con riguardo all’accesso alle misure premiali (art. 24 del DLgs. 14/2019), che è precluso al debitore che presenta istanza di composizione assistita della crisi (art. 19 del DLgs. 14/2019) oltre tre mesi dal superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici della crisi di cui all’art. 13 del DLgs. 14/2019.

Si ricorda, infine, che un’altra novità normativa particolarmente significativa per la srl è rappresentata dalla modifica dell’art. 2477 c.c., operata dall’art. 379 del DLgs. 14/2019, con effetto dal 16 marzo 2019, consistente nell’estensione dei casi di nomina dell’organo di controllo (sindaco unico o – se previsto dall’atto costitutivo – collegio sindacale) o del soggetto incaricato della revisione legale alle srl che, per due esercizi consecutivi, hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:
– 2 milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale;
– 2 milioni di euro di ricavi dalle vendite e prestazioni;
– 10 unità di dipendenti occupati in media durante il periodo amministrativo.

Qualora si verifichi tale condizione, la srl o la cooperativa che ne è interessata, se già costituita al 16 marzo 2019, deve provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto al novellato art. 2477 c.c., entro il 16 dicembre 2019.