Il CNDCEC illustra le criticità della riforma e analizza, ad ampio raggio, il Codice, la riforma dell’impresa sociale e del cinque per mille dell’IRPEF
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha ulteriormente esaminato la riforma del Terzo settore con un’estesa e dettagliata circolare pubblicata ieri (titolata “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative”), che fa seguito alla prima disamina della tematica contenuta nella precedente circolare del novembre 2017.
Oggetto di analisi sono i vari ambiti, civilistico, rendicontativo, organizzativo, fiscale e operativo, regolati dai decreti legislativi attuativi della riforma del Terzo settore (ossia il DLgs. 117/2017 – Codice del Terzo settore, il DLgs. 112/2017 – Revisione nella disciplina dell’impresa sociale e il DLgs. 111/2017 – Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’IRPEF), dai decreti correttivi e attuativi finora emanati, con particolare attenzione per le questioni di interesse professionale.
Tra gli argomenti trattati, in merito alla disciplina transitoria e agli obblighi di adeguamento statutario, viene rilevato che, per gli enti che attualmente beneficiano della qualifica di ONLUS, l’abrogazione della disciplina di riferimento (artt. da 10 a 29 del DLgs. 460/97, art. 20-bis del DPR 600/73, art. 150 del TUIR) sarà operativa a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101 comma 10 del DLgs. 117/2017 e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del RUNTS.
Conseguentemente, appare superflua la disposizione del comma 2 del medesimo art. 101, secondo cui, in via transitoria, fino all’operatività del Registro, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti dell’iscrizione nei rispettivi Registri di settore a quegli enti “che si adeguano alle disposizioni inderogabili” entro il 3 agosto 2019, in quanto, anche in assenza di adeguamento entro il predetto termine, le ONLUS rimangono in ogni caso soggette al DLgs. 460/97 sino alla sua abrogazione definitiva.
Inoltre, viene rilevata l’assenza di divieti o conseguenze derivanti da un adeguamento successivo. Il rispetto del predetto termine garantisce alle ONLUS il meccanismo semplificato per le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria, nonché le agevolazioni tributarie già applicabili dal 1° gennaio 2018 (ex art. 104 comma 1 del DLgs. 117/2017).
L’adeguamento statutario realizzato fino alla sopravvivenza della normativa sulle ONLUS non comporta l’insorgere della causa di scioglimento dell’ente, né alcun obbligo devolutivo patrimoniale; invece, scaduto tale termine senza aver adeguato lo statuto alle clausole inderogabili del Codice del Terzo settore e senza aver ottenuto l’iscrizione al RUNTS, si avrà la cessazione dello status di ONLUS con l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Sempre in tema di adeguamento statutario, nel documento si prospetta la possibilità per le ONLUS di adottare un nuovo statuto che preveda il differimento delle clausole di recepimento del Codice del Terzo settore; in sostanza, una ONLUS potrebbe approvare il nuovo statuto entro il 3 agosto 2019 (con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie) o dopo il 3 agosto 2019 (con le maggioranze statutarie), differendo anche integralmente l’efficacia dello stesso all’operatività del RUNTS (vale a dire adottando uno “statuto condizionato” all’iscrizione nel Registro Unico).
In merito al processo di attuazione della Riforma del Terzo settore, nel documento è stimata la completa operatività del Codice del Terzo settore non prima del 1° gennaio 2020 o, forse, del 1° gennaio 2021, qualora l’autorizzazione della Commissione europea e l’operatività del RUNTS si verifichino nel 2020.
Al riguardo, si ricorda che le tappe più recenti hanno riguardato l’affidamento a Infocamere della gestione informatica del Registro unico (RUNTS) e l’“approvazione” da parte della Cabina di regia del Terzo settore delle bozze dei decreti che definiscono le caratteristiche delle attività diverse da quelle di interesse generale (art. 6 del DLgs. 117/2017) e le linee guida per la redazione del bilancio sociale (art. 14 del DLgs. 117/2017).