Il DLgs. 90/2017 ha arricchito l’elenco già esistente dei soggetti qualificabili come PPE
Una delle maggiori criticità della adeguata verifica rafforzata è rappresentata dalla circostanza che il cliente o il titolare effettivo siano “persone politicamente esposte” (PPE). La definizione di PPE, interamente contenuta nell’art. 1 comma 2 lett. dd) del DLgs. 231/2007, comprende infatti una platea di soggetti molto numerosa e include, diversamente dal passato, anche i cittadini residenti in Italia.
Sono politicamente esposte “le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami”. La norma contiene una elencazione analitica, a seconda che si tratti di soggetti direttamente qualificabili quali PPE, di loro familiari, ovvero di soggetti con i quali le PPE intrattengono notoriamente stretti legami.
Con riferimento ai primi, il DLgs. 90/2017 ha arricchito l’elenco già esistente aggiungendo alcune figure in precedenza non previste: tra queste emergono i componenti degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da Comuni capoluoghi di provincia e Città metropolitane e da Comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti.
Attesa l’articolata formulazione di questa norma, in sede applicativa è senz’altro preferibile attenersi al dato testuale; di conseguenza, il criterio del controllo indiretto varrà esclusivamente ai fini dell’individuazione delle PPE nelle imprese controllate dallo Stato e non anche nelle società partecipate dalle Regioni e dai Comuni, in relazione alle quali troverà applicazione solo il criterio della partecipazione prevalente o totalitaria.
Più complessa è l’individuazione delle PPE con riferimento ai familiari di persone politicamente esposte: sono tali i genitori, il coniuge o la persona legata alla persona politicamente esposta in unione civile o convivenza di fatto o altri “istituti assimilabili”, ma anche i figli e i loro coniugi, nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.
Altrettanto difficile per il professionista è l’identificazione dei soggetti che diventano politicamente esposti in quanto intrattengono notoriamente stretti legami con le PPE per via della “titolarità effettiva congiunta” di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; oppure in quanto detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una PPE.
In effetti, salvi pochi casi di chiara notorietà, non esistono elenchi pubblici da consultare al fine di classificare un cliente quale PPE, né appare particolarmente agevole l’individuazione della PPE per relazione (familiare, convivente o soggetto che intrattiene rapporti d’affari o altri legami con la PPE).
Il problema è affrontato nella regola tecnica del CNDCEC n. 2.6, che suggerisce al professionista di fare leva sulla collaborazione del cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e “disegnare” la rete di relazioni familiari e d’affari, ovviamente nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
In altre parole, laddove il professionista non sia in grado di acquisire informazioni tali da consentirgli di qualificare un cliente quale PPE, il problema è superato attraverso la dichiarazione resa dal cliente ex art. 22 comma 1 del DLgs. 231/2007, l’acquisizione della quale è dunque sufficiente ai fini del corretto espletamento dell’obbligo. A tal fine, peraltro, è opportuno che il professionista fornisca adeguata informativa al cliente in merito all’elenco dei soggetti qualificabili come PPE, al fine di renderlo consapevole in merito ai contenuti della dichiarazione da rendere.
La regola tecnica precisa poi che il concetto di “titolarità effettiva congiunta” non riguarda tutti i soggetti che siano soci in affari di una PPE, ma solo quelli che insieme ad essa possono essere qualificati titolari effettivi secondo le indicazioni del DLgs. 231/2007. Al riguardo, la regola tecnica stabilisce il principio in virtù del quale la qualifica di PPE rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato – e, dunque, conferisce un incarico professionale per la tutela di un proprio interesse – e non quando opera come organo dell’ente pubblico, ovvero esercita i poteri che gli sono conferiti per lo svolgimento di funzioni del medesimo.
Infine, varrà ricordare che in presenza di cliente politicamente esposto la legge impone al professionista l’applicazione di misure adeguate per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati, assicurando un controllo costante e rafforzato della prestazione professionale. In presenza di elevato rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, l’adeguata verifica dovrà essere eseguita in modalità rafforzata anche nei confronti di clienti che, originariamente individuati come PPE, abbiano cessato di rivestire cariche pubbliche da più di un anno.