Le modalità per l’assolvimento del bollo in modo virtuale non si applicano ai documenti informatici

Di Luca BILANCINI

Il prossimo 23 aprile scadrà il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2019. Per effetto del DM 28 dicembre 2018, infatti, “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo”. Considerato che il 20 aprile cade di sabato, e che il 21 e il 22 sono giorni festivi, la scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo, in aderenza al disposto di cui all’art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011.

Occorre innanzitutto sottolineare che, essendo la e-fattura un documento informatico, il versamento dell’imposta sarà regolato dalle disposizioni di cui al DM 17 giugno 2014. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 14 aprile 2015 n. 16, tale disciplina differisce rispetto a quella relativa all’imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/72.

Quest’ultima concerne determinati atti e documenti che sono stati definiti con appositi decreti ministeriali. Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei certificati, delle copie dichiarate conformi all’originale e degli estratti di qualunque atto o documento rilasciati dai notai, delle lettere e ricevute di accreditamento consegnate per l’incasso o negoziate presso aziende ed istituti di credito o degli atti di protesto redatti dagli ufficiali giudiziari. Viene assolta secondo tale modalità l’imposta di bollo da corrispondere annualmente a seguito dell’instaurazione e tenuta di rapporti di conto corrente o di libretti di risparmio presso banche e Poste italiane S.p.A.

La procedura per l’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale (che, si ribadisce, non si applica con riferimento alle fatture elettroniche), richiede una preventiva autorizzazione da parte dell’Ufficio competente, che procede alla liquidazione iniziale, provvisoria, dell’imposta dovuta, sulla base dei dati esposti nella dichiarazione presentata con l’istanza di autorizzazione. A partire dall’anno successivo al primo periodo di operatività del pagamento in modalità virtuale, il soggetto autorizzato presenta all’Ufficio una dichiarazione contenente il numero degli atti e dei documenti emessi nell’anno precedente e i dati utili alla liquidazione dell’imposta. L’Ufficio, dal canto suo, “previ gli opportuni riscontri”, liquida in via definitiva, a consuntivo, l’imposta dovuta per l’anno precedente. Tale importo viene assunto come base per la liquidazione provvisoria del periodo successivo.

La procedura di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche segue, invece, regole differenti, stabilite dal novellato art. 6 comma 2 del DM 17 giugno 2014.
L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti nelle e-fatture ricevute, rende noto al soggetto passivo l’importo dovuto, riportandolo nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Tramite un servizio presente sullo stesso portale, sarà, inoltre, possibile scegliere se effettuare il versamento con addebito su conto corrente bancario o postale o se utilizzare il modello F24 predisposto dall’Agenzia.

Se appare chiara la modalità di versamento dell’imposta, permangono tuttavia alcune problematiche legate alla non corretta indicazione in fattura dell’importo dovuto.

Se, ad esempio, il soggetto passivo dimenticasse di valorizzare, in alcuni file XML, il campo “Dati Bollo”, l’Agenzia delle Entrate determinerebbe l’imposta in misura inferiore a quella dovuta.
Una soluzione “pragmatica” per rimediare a tale errore, da porre in essere entro il trimestre di riferimento, potrebbe consistere nell’emissione di note di variazione in diminuzione e di nuove fatture che riportino i dati corretti (si veda “L’indicazione del bollo sulle e-fatture è onere del cedente” del 23 gennaio 2019), per quanto un’interpretazione letterale dell’art. 26 del DPR 633/72 lascerebbe alcuni dubbi in ordine all’applicabilità della norma nel caso di specie. In alternativa, il soggetto passivo potrebbe decidere di calcolare “manualmente” l’imposta dovuta, versando un importo superiore a quello indicato nel modello F24 predisposto dall’Agenzia. In questo modo, tuttavia, il cessionario, solidalmente responsabile, non avrebbe contezza del corretto assolvimento dell’imposta e potrebbe decidere di regolarizzare autonomamente la “presunta” omissione secondo le disposizioni previste dall’art. 22 comma 2 del DPR 642/72.

Può essere utile infine rammentare che entro il 30 aprile 2019 dovrà essere versato l’importo dell’imposta di bollo dovuta con riferimento alle fatture emesse nel 2018, atteso che per questa annualità valgono ancora le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dal DM 28 dicembre 2018.