In base al DLgs. n. 14/2019 gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili devono essere coerenti con natura e grandezza dell’impresa
“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Così recita l’art. 2086 comma 2 c.c. – Gestione dell’impresa – inserito dal DLgs. 14/2019 e in vigore dal 16 marzo.
Tale modifica normativa rappresenta certamente una rivoluzione innanzitutto culturale a cui gli “imprenditori” dovranno adeguarsi, se non vi saranno modifiche sostanziali della norma nei prossimi mesi. Il DLgs. della crisi richiede infatti all’imprenditore di dotarsi di mezzi idonei a individuare i segnali di crisi per poter gestire in modo (più) tempestivo (rispetto al passato) la presenza di crisi aziendali.
Al contempo, il legislatore ha previsto la nomina dell’organo di controllo o del revisore anche in società di modeste dimensioni abbassando notevolmente le soglie e tali soggetti dovranno segnalare all’organo amministrativo “l’esistenza di fondati indizi della crisi” (art. 14).
I nuovi parametri previsti dell’art. 2477 c.c. richiedono la nomina dell’organo di controllo o del revisore se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: due milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: due milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: dieci unità. Da diversi fronti si è richiesto, anche nell’ambito delle audizioni alla Commissione Giustizia della Camera, un innalzamento parziale dei limiti e/o il ripristino dell’obbligo di nomina al superamento di due dei tre limiti. L’adempimento di nomina del revisore o dell’organo di controllo dovrà avvenire entro il 16 dicembre anche al fine di consentire all’imprenditore di dotarsi dell’adeguato assetto organizzativo.
In attesa che il CNDCEC individui gli indici “che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale (…)” – coerentemente con quanto disciplinato dall’art. 13, sono indici significativi quelli che “misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi” – l’imprenditore deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa.
È pertanto opportuno, a nostro parere, che anche gli indici possano essere differenziati in relazione non soltanto al settore ma anche alle dimensioni dell’impresa. Nelle società di piccole e medie dimensioni, infatti, l’adozione di strumenti di monitoraggio finanziario appare un onere non sempre sostenibile. Occorre trovare un punto di equilibrio tra l’obiettivo che la norma si propone di perseguire (l’adozione di modelli in grado di cogliere tempestivamente i segnali di crisi d’impresa) e gli oneri e le possibilità dei soggetti destinatari di tali norme. L’analisi degli indicatori non deve essere effettuata sui dati consuntivi ma deve avere una visione prospettica.
Se da un lato per verificare la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e le prospettive di continuità aziendale è necessario redigere il budget (economico-finanziario), e aggiornare costantemente, ad esempio su base mensile, le previsioni relative ai successivi sei mesi al fine di individuare eventuali rischi di non riuscire a far fronte ai pagamenti programmati, allo stesso tempo non si può non considerare come si tratti di strumenti di difficile implementazione nelle società che non dispongono delle necessarie competenze e che, in molti casi, potrebbero non essere in grado di sostenere i costi richiesti dall’inserimento di personale che possieda tali competenze.
Si tratta, infatti, di strumenti che non possono essere sempre delegati ai consulenti esterni in quanto il controllo finanziario è un’attività continuativa che richiede il monitoraggio dello scadenziario e deve essere effettuata direttamente dall’impresa.