Per alcune Casse non esiste il concetto di omesso versamento
In alcune ipotesi, si pensi all’adesione ai verbali di constatazione, alla rottamazione dei ruoli e, secondo l’opinione dell’Agenzia delle Entrate, alla definizione degli accertamenti, la c.d. “pace fiscale” ha effetto non solo tributario ma anche contributivo.
Quindi, se la base imponibile contributiva coincide con quella fiscale, la definizione stralcia altresì le sanzioni civili e gli interessi che l’INPS potrebbe contestare (si tratta tipicamente dei contributi dovuti alla Gestione separata ex L. 335/95 e alle Gestioni artigiani e commercianti).
Lo stesso dovrebbe valere per le Casse professionali.
Tuttavia, va precisato che, secondo un certo orientamento giurisprudenziale, se la legge prevede, in via generale, che una definizione tributaria abbia effetto contributivo, ciò non vale in automatico per le Casse professionali, dotate di autonomia (da ultimo, si veda “Per i contributi alle Casse professionali non conta il concordato preventivo biennale” del 12 febbraio 2019).
A uguali conclusioni, in sostanza, è pervenuto il Tribunale di Roma, che, in accoglimento di un ricorso presentato dalla Cassa forense ex art. 700 c.p.c., ha ordinato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di proseguire nel recupero dei ruoli sino a 1.000 euro del periodo 2000-2010, di diritto annullati ai sensi dell’art. 4 del DL 119/2018.
Il discorso si pone però in termini molto diversi per il saldo e stralcio degli omessi versamenti, siccome l’art. 1 comma 185 della L. 145/2018 si riferisce, senza mezzi termini, ai “contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali”.
In altre parole, non ci sono spazi per interpretazioni che escludano i contributi dovuti alle Casse professionali dal saldo e stralcio, pertanto l’unica via è quella di giungere in Corte Costituzionale.
Alcune Casse professionali stanno cercando di risolvere il problema in modo più veloce e anche più facile.
Siccome il saldo e stralcio riguarda solo gli omessi versamenti e non gli accertamenti, si sta affermando che nel caso dei contributi delle Casse non esiste mai omesso versamento, in quanto l’omesso versamento va sempre accertato dalla Cassa medesima.
Evidentemente, si tratta di un escamotage per “tagliare i piedi” al saldo e stralcio.
Appare davvero ovvio che qualsiasi omesso versamento vada accertato, così come l’Agenzia delle Entrate “accerta” le omissioni dei versamenti tramite liquidazione automatica.
Se il contribuente, in conformità con la legislazione e con i regolamenti della Cassa, dichiara il dovuto correttamente e poi non versa, siamo nell’ambito del semplice omesso versamento.
Ma quanto esposto è a maggior ragione valido per i contributi minimi, in cui, salvo casi particolari, ci può essere solo l’omesso versamento.
Vero è che, per appurare se si tratta di omesso versamento o di accertamento, c’è un primo vaglio del contribuente, che nell’istanza di saldo e stralcio dovrebbe inserire solo i contributi iscritti a ruolo per omesso versamento.
Poi, ci sarà un confronto tra l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Cassa, e se quest’ultima negherà a priori il saldo e stralcio sostenendo che non si è mai nell’ambito dell’omesso versamento, il contribuente non potrà che impugnare il diniego citando in giudizio entrambi i soggetti.
Il punto dolente riguarda il seguente passaggio dell’art. 1 comma 185 della L. 145/2018: i contributi versati sono utilizzati “ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata”.
Ciò, ma sul punto non possono prospettarsi certezze, potrebbe compromettere la validità di una disposizione, presente nel regolamento della Cassa professionale, che subordini l’erogazione del trattamento pensionistico al pagamento “di tutti” i contributi.