L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello IVA TR da utilizzare per l’anno 2019
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 64421 di ieri, ha approvato il modello TR mediante il quale è possibile richiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA maturato trimestralmente nel corso del 2019. Per il credito IVA del primo trimestre 2019, il termine per la presentazione del modello è il 30 aprile 2019.
Il nuovo modello, che sostituisce quello approvato con provv. Agenzia delle Entrate n. 124040 del 4 luglio 2017, può essere presentato anche da un Gruppo IVA e, nello specifico, ai sensi dell’art. 70-octies del DPR 633/72, l’onere di presentare l’istanza spetta al Rappresentante del Gruppo.
Non ci si potrà avvalere del modello per l’utilizzo in compensazione del credito maturato dal Gruppo, giacché la compensazione “orizzontale” (art. 17 del DLgs. 241/97) con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti al Gruppo è preclusa per effetto dell’art. 4 comma 4 del DM 6 aprile 2018.
È ammessa, invece, la richiesta di rimborso trimestrale.
Ai fini del rimborso trimestrale va rammentato che, in ossequio all’art. 6 del DM 6 aprile 2018, il credito IVA del Gruppo può essere chiesto a rimborso in presenza dei presupposti di cui all’art. 30 del DPR 633/72, da verificarsi in capo al Gruppo medesimo.
Inoltre, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che deve essere presentata ai sensi dell’art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72 nel caso di richiesta di rimborso relativa ad un Gruppo IVA attesta:
– la sussistenza dei requisiti economico-patrimoniali (lett. a) e b) del citato comma 3) prendendo come riferimento la sommatoria dei valori di ciascun partecipante al Gruppo IVA;
– la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi (lett. c) del citato comma 3) con riguardo a tutti i componenti del Gruppo IVA.
Anche la verifica dell’insussistenza dell’esercizio di un’attività di impresa da meno di due anni (condizione di cui all’art. 38-bis comma 4 lett. a) del DPR 633/72), ai fini dell’esonero dalla prestazione della garanzia, dovrà essere verificata in capo a ciascun partecipante.
Per quanto concerne la compilazione del frontespizio del modello, qualora il medesimo sia presentato da un Gruppo IVA, le istruzioni appena approvate indicano che:
– nel riquadro “Dati del contribuente” deve essere riportato il numero di partita IVA del Gruppo, il codice dell’attività prevalente svolta dal Gruppo, la denominazione del Gruppo, nonché evidenziando con il codice “61” la “natura giuridica” del soggetto passivo;
– nel riquadro “Dichiarante diverso dal contribuente” vanno riportati i dati della persona fisica che sottoscrive l’istanza, avendo cura di indicare nella casella “Codice carica” il codice corrispondente al rapporto intercorrente tra la persona fisica firmataria e il rappresentante del Gruppo. Se la persona fisica che sottoscrive l’istanza coincide con il rappresentante del Gruppo nella predetta casella va riportato il codice convenzionale “1”.
Un’ulteriore novità che emerge dalle istruzioni per la compilazione del modello sono legate all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, istituiti dall’art. 9-bis del DL 50/2017 e applicabili dal periodo d’imposta 2018.
La norma citata dispone che, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, siano riconosciute alcune agevolazioni, tra cui:
– l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
– l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i soggetti che chiedono a rimborso un importo di ammontare non superiore a 50.000 euro annui.
Le istruzioni per la compilazione del modello TR approvate ieri, dunque, recepiscono tali novità, pur facendo riferimento alla sola ipotesi del credito chiesto a rimborso.
Nello specifico, i soggetti passivi IVA che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dagli obblighi di certificazione del credito ex art. 9-bis comma 11 lett. b) del DL 50/2017 per i rimborsi di ammontare non superiore a 50.000 euro, segnalano tale circostanza indicando il codice “5” nel campo 3 del rigo TD8. In caso di soggetti che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 comma 3 del DPR 633/72, è prevista l’indicazione del codice “3” nella colonna 4 del quadro TE.
Nell’ambito delle istruzioni al modello non è più contemplato, invece, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia riservato ai soggetti che si fossero avvalsi del programma di assistenza dell’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 4 comma 1 del DLgs. 127/2015 – programma che, di fatto, non ha mai trovato attuazione.