L’adesione ai verbali viene posta in essere solo dalla società
L’adesione ai verbali di constatazione, la cui dichiarazione deve essere presentata, unitamente al pagamento di tutte le somme o della prima rata, entro il prossimo 31 maggio, si concretizza nell’accettazione intera dei rilievi esposti nel verbale in merito al periodo d’imposta che si definisce, e nel susseguente stralcio di sanzioni e interessi.
Tale adesione, come espressamente prevede l’art. 1 del DL 119/2018, riguarda anche i contributi previdenziali, non a caso, mediante la risoluzione 23 gennaio 2019 n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha anche istituito le causali contributo, per la Gestione separata INPS e la Gestione artigiani e commercianti INPS.
Allora, ipotizzando che detto effetto sussista a prescindere dal fatto che nel verbale, espressamente, siano indicati i riflessi contributivi della violazione fiscale, bisogna interrogarsi sulla “sorte” dei contributi dovuti dai soci di srl alla Gestione artigiani e commercianti dell’INPS.
Infatti, in tal caso la legge tributaria e quella contributiva non coincidono.
La srl, fiscalmente e salvo l’ipotesi in cui ci sia stata l’opzione per la trasparenza fiscale, è un soggetto IRES a tutti gli effetti, quindi l’adesione al verbale avviene recependo i rilievi nella dichiarazione dei redditi della società stessa.
Dal punto di vista contributivo, invece, ai sensi dell’art. 1 comma 203 della L. 662/96 sono i soci lavoratori ad avere una autonoma posizione contributiva, versando come detto i contributi alla Gestione artigiani e commercianti dell’INPS.
E lo fanno recependo nella loro dichiarazione dei redditi (quadro RR) l’imponibile fiscale dichiarato dalla società, in ragione delle quote possedute.
In sostanza, è come se ci fosse una trasparenza contributiva per i soci di srl lavoratori.
Ci si può allora domandare se i soci di srl possano, o meglio, debbano recepire nel quadro RR i rilievi del verbale (formato nei confronti della società) a sua volta recepiti nella dichiarazione della società.
Se si analizza in modo rigoroso l’art. 1 del DL 119/2018, si nota che la fattispecie risulta normata solo per i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR o per le società di capitali trasparenti. I soci, anche se non destinatari del verbale, possono recepirne i rilievi nel quadro RH della dichiarazione dei redditi.
Riteniamo tuttavia possibile interpretare analogicamente l’art. 1 comma 4 del DL 119/2018 in merito agli effetti contributivi.
Il socio, seguendo questa tesi, potrebbe, anzi, a ben vedere dovrebbe recepire i rilievi nel quadro RR della dichiarazione dei redditi in quanto, come detto, ai fini contributivi la srl è sempre “trasparente”.
L’effetto consiste nell’impossibilità di irrogazione, da parte dell’INPS, di una qualsivoglia sanzione (lo stesso dicasi per gli interessi).