Per il Notariato la gestione riservata agli amministratori non implica un obbligo immediato
Lo Studio n. 58-2019/I del Consiglio nazionale del Notariato esamina le conseguenze, sul piano delle clausole statutarie, determinate dal nuovo art. 2475 comma 1 c.c., come modificato dall’art. 377 comma 4 del DLgs. 14/2019; ciò con particolare riferimento alla previsione per cui la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Tale nuova disciplina, in vigore dal 16 marzo scorso, sembra entrare in contrasto con diverse disposizioni in tema di srl che non sono state modificate, ovvero:
– con l’art. 2479 comma 1 c.c., che prevede la possibilità per i soci di decidere sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione;
– con l’art. 2468 comma 3 c.c., che riconosce la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società;
– con l’art. 2476 comma 7 c.c., il quale prevede una responsabilità solidale dei soci con gli amministratori quando essi abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Si evidenzia, in primo luogo, che è opportuno inquadrare la modifica in questione nell’ambito del nuovo comma 2 dell’art. 2086 c.c., inserito dall’art. 375 comma 2 del DLgs. 14/2019, secondo cui l’imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, ha il dovere di: istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale; attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
“Anche” le rubriche dei due citati articoli del DLgs. 14/2019 (il 375 e il 377: “Assetti organizzativi dell’impresa” e “Assetti organizzativi societari”) inducono a privilegiare quella che è definita una “interpretazione riduzionista”, secondo la quale si tratterebbe di regole di carattere organizzativo, funzionali a imporre doveri e stabilire responsabilità di natura organizzativa, che si collocano su un piano distinto da quello della competenza in ordine alla decisione di compiere atti od operazioni di amministrazione. Gli assetti organizzativi, cioè, costituirebbero un a priori rispetto alla gestione; ovvero, gli aspetti legati alla “gestione operativa” rimarrebbero immutati (con possibile ripartizione tra amministratori e soci), mentre quelli legati alla “gestione organizzativa” sarebbero precisati in base alle norme modificate (spettando solo agli amministratori).
Diversamente, residuerebbero due interpretazioni alternative: leggere il nuovo art. 2475 comma 1 c.c. quale norma, successiva, che determina l’abrogazione implicita (o che comunque costringe a un incisivo adeguamento interpretativo) delle norme precedenti che le risultino incompatibili; ritenerlo viziato da illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, in quanto, essendo palesemente inconciliabile con alcune norme precedenti, ne determinerebbe un’implicita abrogazione pur in assenza di una espressa previsione in tal senso nella legge delega (L. 155/2017).
L’aver sancito che la gestione della società “spetta esclusivamente agli amministratori” – osserva, inoltre, il Notariato – sembrerebbe confermare la maggiore attendibilità di quella ricostruzione dottrinaria che ritiene l’istituzione dell’organo amministrativo comunque imprescindibile nelle srl; ciò, ora, anche in funzione dell’individuazione dei destinatari del dovere di attuare il precetto dell’art. 2086 comma 2 c.c.
E allora, al di là di qualche dubbio attinente all’ipotesi di mancata formale istituzione dell’organo amministrativo con un singolo socio o con la collettività dei soci configurabili come amministratore di fatto – soggetto a responsabilità ex art. 2476 c.c. non in via solidale ma diretta e al quale spetterebbe altresì di comportarsi secondo i dettami del nuovo art. 2086 comma 2 c.c. – si ritiene che la modifica normativa non abbia determinato alcun effetto sul piano delle regole afferenti il riparto di competenze di natura amministrativa, incidendo solo sul piano della responsabilità per l’attuazione dei doveri sanciti nell’art. 2086 c.c.
Ne consegue l’esclusione in capo ad amministratori e soci di srl di un obbligo di adeguamento immediato degli statuti esistenti per quelle clausole – da ritenersi anche oggi legittime – che eventualmente ripartiscano la “gestione operativa” della società in modo difforme rispetto al modello legale. La stessa conclusione deve valere per gli statuti delle srl che siano state costituite o che saranno costituite dopo il 16 marzo 2019, che possono continuare a prevedere clausole in deroga alla disciplina legale in materia di “gestione operativa”, nei limiti a oggi tracciati. Sono, peraltro, ipotizzabili ulteriori clausole idonee a svolgere un ruolo ordinante della complessa materia e a disciplinare più accuratamente gli assetti organizzativi dell’impresa.