Il quadro VO del modello IVA deve essere compilato per comunicare opzioni e revoche in tema di IVA e di imposte dirette

Di Emanuele GRECO e Paola RIVETTI

Ai sensi dell’art. 2 del DPR 442/97, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal soggetto passivo durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
Solamente nei casi in cui il soggetto passivo non sia tenuto a presentare la dichiarazione IVA, è prevista la possibilità di “allegare” il quadro VO al modello REDDITI, entro il relativo termine di trasmissione.
La compilazione del quadro VO è necessaria al fine di comunicare l’opzione o la revoca delle particolari modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio.

In termini generali, per effetto dell’art. 1 e dell’art. 3 del DPR 442/97, le opzioni per i regimi di determinazione dell’imposta sono manifestate mediante comportamento concludente e vincolano il soggetto passivo per un triennio.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, se non viene esercitata la revoca nel quadro VO, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Ad esempio, le imprese minori che, a decorrere dal 2017, sono obbligate ad applicare il regime “semplificato” e che, nel modello IVA 2018 (relativo all’anno di imposta 2017), hanno esercitato l’opzione per la tenuta dei registri IVA senza annotare le date dei singoli incassi e pagamenti (art. 18 comma 5 del DPR 600/73), se permangono nel regime di contabilità semplificata, sono vincolate al mantenimento dell’opzione esercitata sino all’anno d’imposta 2019. L’eventuale revoca dovrà essere comunicata nel modello IVA 2021, in quanto prima dichiarazione IVA successiva alla scelta operata (art. 2 comma 1 del DPR 442/97).

Resta ferma la possibilità di transitare nel regime forfetario (art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014), a decorrere dall’anno di imposta 2019, per le imprese minori che siano in possesso dei requisiti per il predetto regime.
Tale aspetto è stato chiarito nella ris. Agenzia delle Entrate n. 64/2018, riferita al caso di un soggetto che sin dal 2015 aveva applicato, mediante comportamento concludente, il regime di contabilità semplificata (pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario) e nel 2017 optato in dichiarazione per la tenuta dei registri IVA senza annotazione di incassi e pagamenti.

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, nella fattispecie considerata, il soggetto poteva aderire al regime forfetario già dal 2018, senza vincolo di permanenza triennale nel regime precedentemente adottato (vale a dire la contabilità semplificata), trattandosi comunque di un regime “naturale” proprio dell’impresa minore che vi ha aderito.
Anche l’opzione per le registrazioni IVA (art. 18 comma 5 del DPR 600/73), eventualmente esercitata, verrà meno per il fatto che è cessato il rispettivo regime di contabilità semplificata.
Sulla base delle indicazioni della risoluzione n. 64/2018, sono quindi da considerarsi come regimi “naturali”, per le imprese minori, tanto il regime forfetario quanto il regime di contabilità semplificata.

Per nessuno dei due regimi è richiesta una specifica opzione in dichiarazione e il soggetto passivo sceglierà, per ciascun anno d’imposta, il regime da applicare (anche in base ai requisiti dei quali è in possesso) mediante comportamento concludente.
Rimane fermo l’obbligo di dare comunicazione dell’intenzione di avvalersi del regime forfetario, nel quadro VA (attualmente rigo VA14 casella “1”), indicando che si tratta dell’ultima dichiarazione IVA presentata prima dell’adesione al regime.
Le imprese “naturalmente” in regime di contabilità semplificata che, invece, avessero optato per la contabilità ordinaria sono tenute a rispettare il vincolo di permanenza triennale di cui all’art. 18 comma 8 del DPR 600/73, in ossequio alla disciplina sulle opzioni di cui al citato DPR 442/97 (tale aspetto è stato chiarito nel corso di Telefisco 2019).

Diverso è, infine, il caso dei soggetti che, nel corso del 2015, avevano optato per il regime di vantaggio (art. 27 comma 1 e 2 del DL 98/2011) e che dall’anno di imposta 2018 hanno aderito al regime forfetario, mediante comportamento concludente. In questa situazione, il modello IVA 2019 ha previsto la nuova casella “3” nel rigo VO34, che dovrà essere barrata da coloro che intendono revocare la scelta già effettuata per il regime di “vantaggio” e che, dal 2018, hanno avuto accesso al regime forfetario (art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014).
Per questi soggetti, come detto sopra, il quadro VO dovrà essere allegato al modello REDDITI PF in quanto non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA.