La trasformazione progressiva o regressiva non interrompe l’holding period di 12 mesi che viene richiesto per beneficiare della participation exemption
Con la risposta all’istanza di interpello n. 70 del 1° marzo 2019 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione del regime della participation exemption in caso di doppia trasformazione (dapprima regressiva e successivamente progressiva) da parte del soggetto che possiede la partecipazione potenzialmente plusvalente.
Il dubbio applicativo evidenziato riguarda l’eventualità che le intercorse operazioni di trasformazione societaria possano, o meno, interrompere il c.d. holding period, vale a dire i 12 mesi di ininterrotto possesso della partecipazione richiesti dalla disposizione per beneficiare dell’esenzione per il 95% della plusvalenza.
Con riferimento alla disciplina della participation exemption, l’art. 87 del TUIR prevede l’esenzione da IRES per il 95% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società aventi i seguenti requisiti:
– ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
– classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
– residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli considerati a regime fiscale privilegiato;
– esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55 del TUIR.
Con la circolare n. 36 del 4 agosto 2004, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se la nascita di un nuovo soggetto consegue da un’operazione straordinaria neutrale, si verifica anche la “traslazione” dei requisiti del possesso e dell’iscrizione in bilancio quali risultavano in capo al dante causa.
Questo principio si applica per le operazioni di riorganizzazione c.d. “neutrali”, ossia la fusione, la scissione e il conferimento d’azienda.
In merito al c.d. holding period della partecipazione per 12 mesi, la circolare ha chiarito che, nell’ambito dei conferimenti effettuati in neutralità ai sensi dell’art. 176 del TUIR, “il principio della continuità nel possesso del complesso aziendale conferito, esteso ai beni oggetto del conferimento (comprese le partecipazioni), porta a ritenere che il soggetto conferitario verificherà la sussistenza del requisito temporale tenendo conto anche del periodo di detenzione già maturato in capo al conferente”.
Tali considerazioni possono essere estese anche alle operazioni straordinarie di fusione e scissione, in quanto le stesse realizzano un effetto di sostanziale successione tra soggetti, secondo caratterizzazioni di neutralità fiscale.
Nel caso di specie, è stata posta in essere un’operazione di trasformazione omogenea regressiva, da società a responsabilità limitata a società in nome collettivo e, successivamente, un’operazione di trasformazione omogenea progressiva, da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata.
Nella risposta n. 70/2019, l’Agenzia delle Entrate osserva che, fermo restando il carattere di neutralità fiscale delle due operazioni straordinarie di trasformazione effettuate ai sensi dell’art. 170 del TUIR, le stesse non interrompono il periodo di possesso della partecipazione, il quale deve essere computato, in capo al soggetto trasformato, tenendo conto anche del periodo maturato in capo al soggetto trasformando.
Sempre in relazione al calcolo del periodo di possesso, si ricorda che occorre considerare cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (c.d. “criterio LIFO”).
In presenza di una stratificazione di acquisti di una medesima partecipazione avvenuti in momenti successivi, ben può verificarsi, al momento della cessione della partecipazione e del realizzo della relativa plusvalenza, l’applicabilità “parziale” della participation exemption (ossia l’applicabilità solo sulla parte di plusvalenza riconducibile ai titoli per i quali il requisito del periodo di possesso sussiste), con tassazione piena sul residuo.
Ciò detto, il criterio LIFO stabilito dall’art. 87 del TUIR attiene esclusivamente alla modalità di individuazione degli “strati” di partecipazioni cedute, mentre non ha alcuna rilevanza ai fini del calcolo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni medesime da contrapporre al corrispettivo realizzato per il calcolo della plusvalenza esente, parzialmente esente, oppure imponibile.
In particolare, la circ. Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013 n. 7 (§ 11) ha osservato che, in ipotesi di acquisizioni operate in date differenti e classificate in diversi comparti (immobilizzato e circolante), con successivo trasferimento delle quote o azioni da un comparto all’altro, occorre applicare il metodo LIFO con riferimento al comparto interessato.