L’adempimento deve essere assolto in corrispondenza dell’attestazione del mantenimento dei requisiti
La disciplina sugli oneri informativi e pubblicitari prevista dall’art. 25 del DL 179/2012 in capo alle start up innovative e agli incubatori certificati, oltre che dall’art. 4 del DL 3/2015 in capo alle PMI innovative, è stata di recente modificata in sede di conversione in legge del DL 135/2018, in funzione di una maggiore semplificazione degli adempimenti stessi.
In particolare, la L. 12/2019, nel modificare l’art. 3 del DL 135/2018, ha inserito i nuovi commi 1-sexies e 1-septies, che incidono sulle disposizioni riguardanti:
– l’inserimento e l’aggiornamento delle informazioni contenute nella domanda presentata in sede di iscrizione di tali categorie di imprese nella sezione speciale del Registro delle imprese;
– il termine per l’attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti qualificanti.
Quanto al primo punto, viene innanzitutto abrogato il comma 14 dell’art. 25 del DL 179/2012, che prescriveva l’obbligo di aggiornamento “con cadenza non superiore a sei mesi” delle informazioni riguardanti le start up innovative di cui al comma 12 dell’art. 25 del DL 179/2012 (quali, ad esempio, una breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo, e l’indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili) e quelle degli incubatori certificati di cui al comma 13 dell’art. 25 del DL 179/2012 (ad esempio, l’indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l’incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili, e l’indicazione dell’esperienza acquisita nell’attività di sostegno a start up innovative).
Secondo, poi, quanto previsto dal nuovo comma 17-bis dell’art. 25 del DL 179/2012, tali informazioni, che vanno inserite nella piattaforma informatica “startup.registroimprese.it” in sede di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, devono essere aggiornate o confermate “almeno una volta all’anno … anche ai fini di cui al comma 10”, che prescrive la condivisione di alcune informazioni da parte della sezione speciale del Registro delle imprese nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.
In maniera analoga dispone il nuovo comma 6-bis dell’art. 4 del DL 3/2015 con riferimento alle PMI innovative.
L’aggiornamento o la conferma delle informazioni suddette va fatta “in corrispondenza dell’adempimento di cui al comma 15” dell’art. 25 del DL 179/2012 e “di cui al comma 6” dell’art. 4 del DL 3/2015, riguardanti il secondo punto toccato dalle novità del DL 135/2018 convertito, cioè l’attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti qualificanti, rispettivamente, di start up innovative/incubatori certificati e PMI innovative (art. 25, commi 2 e 5 del DL 179/2012 e art. 4, comma 1 del DL 3/2015).
Più nello specifico, la modifica riguarda i termini entro i quali occorre provvedere a tale adempimento: fermo il termine generale di 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, viene fatta salva l’ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 2364, comma 2 c.c., nel qual caso l’onere deve essere espletato entro 7 mesi (mediante deposito da parte del legale rappresentante di una dichiarazione presso il Registro delle imprese).
Ai sensi dell’art. 2364 citato, lo statuto può prevedere, ai fini della convocazione dell’assemblea, un maggior termine rispetto a quello massimo di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.