Per i versamenti successivi alla presentazione della dichiarazione sembra necessaria un’integrativa

Di Mirco GAZZERA

Nella determinazione del totale IVA a credito da esporre nel rigo VL33 del modello IVA 2019 per il 2018 concorrono solo i versamenti effettuati. Tale indicazione, fornita nelle istruzioni, può rendere oltremodo complesso il recupero del credito IVA in presenza di versamenti periodici per l’anno 2018 successivi alla presentazione della dichiarazione annuale, specie se rateali.

A seguito dell’introduzione nel 2017 della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, i versamenti periodici omessi sono segnalati al soggetto passivo e possono essere recuperati dall’Agenzia delle Entrate avvalendosi della procedura della liquidazione automatica ex art. 54-bis del DPR 633/72, ai sensi dell’art. 21-bis comma 5 del DL 78/2010 (si veda “Già recapitati gli avvisi bonari sulla comunicazione delle liquidazioni IVA” del 29 settembre 2017).

Tenuto conto di questa modalità di recupero “autonoma” rispetto alla dichiarazione annuale, nel rigo VL30 campo 1 (“Ammontare IVA periodica”) si indica il maggiore fra l’importo complessivo dell’IVA periodica dovuta (campo 2) e quello dell’IVA periodica versata (campo 3).
Nel modello IVA 2018 per il 2017, pertanto, al computo del saldo annuale IVA a debito o a credito concorreva l’ammontare dell’imposta periodica dovuta, anche se non versata. Considerata l’assenza di indicazioni contrarie, si riteneva possibile utilizzare il credito IVA risultante dalla compilazione del quadro VL, anche a fronte di versamenti periodici omessi (si veda “Nel modello IVA 2018 irrilevanti gli omessi versamenti periodici” del 22 febbraio 2018).

Al fine di impedire il predetto utilizzo del credito IVA, tuttavia, nel modello IVA 2019 per il 2018 è stato introdotto un correttivo come emerge anche dalle istruzioni relative al rigo VL33 (“IVA a credito”). Se la somma degli importi dei crediti (VL4 + VL11 campo 1 + righi da VL24 a VL31) supera la somma degli importi dei debiti (VL3 + righi da VL20 a VL23), nel rigo VL33 deve essere indicato:
– l’importo che si ottiene considerando tra gli importi a credito quello dell’IVA periodica versata, di cui al rigo VL30 campo 3;
– anziché il maggiore fra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata, di cui al rigo VL30 campo 1.

Nel calcolo del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale si considerano, dunque, esclusivamente i versamenti effettuati. Se dal predetto calcolo dovesse emergere un importo negativo, il rigo VL33 (“IVA a credito”) non deve essere compilato.

A titolo esemplificativo, si ipotizzi la seguente situazione:
– somma degli importi dei crediti, calcolata come sopra: 60.000 euro;
– somma degli importi dei debiti, calcolata come sopra: 50.000 euro;
– rigo VL30 campo 1: 30.000 euro, pari al maggiore fra l’IVA periodica dovuta 30.000 euro (campo 2) e l’IVA periodica versata 25.000 euro (campo 3).

Poiché la somma degli importi dei crediti (60.000 euro) è superiore a quella dei debiti (50.000 euro), nel rigo VL33 si indica l’importo che si ottiene considerando tra gli importi a credito l’ammontare dell’IVA periodica versata di cui al rigo VL30 campo 3 (25.000 euro) anziché l’importo del rigo VL30 campo 1 (30.000 euro), pari al maggiore fra l’IVA periodica dovuta e quella periodica versata. L’importo da indicare nel rigo VL33, dunque, è pari a 5.000 euro (55.000 euro – 50.000 euro), in quanto la somma degli importi dei crediti si riduce da 60.000 euro a 55.000 euro, tenuto conto solo dei versamenti effettuati (se questi ultimi fossero pari o inferiori a 20.000 euro, il rigo VL33 non andrebbe compilato).

All’ammontare dell’IVA periodica corrisposta di cui al rigo VL30 campo 3 concorre, fra l’altro, l’imposta relativa al 2018 versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni ex art. 54-bis del DPR 633/72 fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale e comunque non oltre la scadenza di tale adempimento.

Il soggetto passivo potrebbe effettuare versamenti d’imposta relativi al 2018 anche successivamente. Per fare emergere il credito IVA, in questo caso parrebbe necessario presentare una dichiarazione integrativa ove indicare l’importo “aggiornato” dell’IVA periodica versata.

Tale soluzione sembra complessa da seguire in presenza di un pagamento rateale, in quanto il soggetto passivo dovrebbe presentare una dichiarazione integrativa per ciascun versamento oppure attendere la conclusione della rateazione, al fine di trasmettere un’unica dichiarazione integrativa per l’intero importo versato. Si ritiene necessario, pertanto, un chiarimento di prassi sul punto al fine di riconoscere, per esempio, la possibilità di considerare come interamente versata l’IVA oggetto di una rateazione in corso.