Nel quadro VA occorre segnalare se la dichiarazione per il 2018 è l’ultima presentata prima dell’adesione al Gruppo IVA
La maggior parte delle modifiche apportate al modello di dichiarazione IVA 2019 approvato lo scorso 15 gennaio è legata all’applicazione, dal 1° gennaio 2019, della nuova disciplina in materia di Gruppo IVA.
Infatti, i soggetti passivi IVA che, in presenza dei requisiti di cui all’art. 70-ter del DPR 633/72, hanno esercitato la relativa opzione entro il 15 novembre 2018 (ovvero, nel caso dei Gruppi Bancari Cooperativi, entro il 31 dicembre 2018) perdono la propria autonomia soggettiva ai fini IVA con effetto dal 1° gennaio 2019, in quanto partecipano al nuovo soggetto passivo d’imposta unico.
La transizione dalla soggettività passiva “singola” a quella del Gruppo comporta una serie di conseguenze per i partecipanti. Ad esempio, per effetto dell’adesione al Gruppo, decadono le altre opzioni eventualmente esercitate dai singoli, anche qualora non sia trascorso il periodo minimo di applicazione delle stesse. In particolare, viene meno l’opzione per la liquidazione IVA di Gruppo eventualmente esercitata per gli anni precedenti. Come si specificherà più avanti, l’opzione per il Gruppo IVA dal 2019 produce effetti anche sulla gestione delle eventuali eccedenze di credito IVA che emergono dalla dichiarazione annuale per il 2018 dei singoli membri.
L’inserimento, nel modello dichiarativo, del nuovo rigo VA16 appare giustificato da quanto finora evidenziato. Infatti, barrando la casella del rigo VA16, i soggetti passivi che hanno aderito a un Gruppo IVA dal 1° gennaio 2019 segnalano che la dichiarazione IVA per il 2018 costituisce l’ultima dichiarazione presentata prima dell’adesione al Gruppo (che, peraltro, persistendo i requisiti, vincola i partecipanti per un periodo minimo di tre anni). Naturalmente, la casella andrà barrata da tutti i soggetti passivi che partecipano al Gruppo IVA e che presentano la dichiarazione annuale, e non soltanto dal Rappresentante di Gruppo di cui all’art. 70-septies del DPR 633/72.
Un’ulteriore modifica al modello dichiarativo riguarda l’inserimento, nel rigo VX2, del nuovo campo 2, nel quale deve essere riportata la parte dell’eccedenza di imposta detraibile (risultante dalla dichiarazione) che deve essere trasferita al Gruppo, in misura pari all’ammontare dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2018.
Tale novità deriva dal disposto dell’art. 70-sexies del DPR 633/72, secondo cui l’eventuale credito IVA evidenziato dal singolo partecipante nella dichiarazione relativa all’anno precedente al primo anno di partecipazione al Gruppo è trasferito al nuovo soggetto d’imposta soltanto per la parte che trova capienza nei versamenti IVA effettuati in tale anno precedente. La parte eccedente detti versamenti, invece, resta nella disponibilità del singolo partecipante.
Come chiarito dalla circolare n. 19/2018, la disposizione è ispirata a motivi di cautela fiscale, essendo volta ad evitare che “le partecipazioni di controllo in soggetti con una rilevante posizione creditoria siano acquisite al fine di utilizzare in compensazione le eccedenze IVA pregresse”.
Il trasferimento al Gruppo della parte di eccedenza a credito pari all’importo dei versamenti effettuati per l’anno precedente sembra costituisca un obbligo, e non una facoltà. Infatti, sebbene la norma non appaia del tutto chiara in proposito, le istruzioni alla dichiarazione annuale non sembrano lasciare dubbi circa la natura obbligatoria di tale trasferimento. Pertanto, l’eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione IVA 2019 dovrà essere trasferita al Gruppo, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, per una quota pari ai versamenti IVA effettuati dal soggetto passivo per il 2018, tenendo conto, a tal fine, anche dell’imposta assolta dal partecipante mediante compensazione con altre imposte o contributi.
La parte di credito IVA che resta nella disponibilità del singolo partecipante, invece, potrà essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione “orizzontale” ex art. 17 del DLgs. 241/97. Peraltro, allo scopo di semplificare il recupero di tale parte del credito, è previsto che il rimborso di tale somma possa essere richiesto anche in mancanza dei requisiti previsti dall’art. 30 del DPR 633/72. Il soggetto passivo IVA che si avvale di tale semplificazione dovrà dunque indicare nel campo 3 del rigo VX4 il nuovo codice “13”, identificando la specifica causale del rimborso.
Si segnala, in ultimo, che modifiche analoghe a quelle dei righi VX2 e VX4 della dichiarazione sono state apportate nei righi VY2 e VY4. I nuovi campi inseriti (rispettivamente, il campo 2 del rigo VY2 e il campo 3 del rigo VY4) sono riservati agli enti e società controllanti che, avendo applicato il regime di liquidazione IVA di gruppo nel 2018, ai sensi dell’art. 73 comma 3 del DPR 633/72, partecipano a un Gruppo IVA dal 2019.