Solo chi ha pagato le rate lo scorso 7 dicembre non deve presentare domanda
Mediante la conversione del DL 135/2018, che ha apportato ulteriori modifiche alla rottamazione dei ruoli, può dirsi abbastanza “stabilizzata” la procedura per accedervi.
La “ricostruzione” normativa è molto laboriosa, in quanto la rottamazione del DL 119/2018 va a intrecciarsi con le precedenti, disciplinate dal DL 193/2016 e dal DL 148/2017.
Tanto premesso, questo vero e proprio ginepraio interpretativo non interessa più di tanto i contribuenti, posto che, come per le rottamazioni precedenti, la liquidazione degli importi avviene d’ufficio: entro il 30 giugno 2019 (31 luglio per la rottamazione su dazi doganali e IVA all’importazione) ci sarà la comunicazione di liquidazione degli importi, con allegati i bollettini di pagamento e le relative scadenze.
L’unico aspetto a cui bisogna prestare attenzione è il termine per la presentazione della domanda, che, per tutti, inclusi i debiti con le Dogane, scade il prossimo 30 aprile.
Fanno eccezione i debitori che, avendo pagato le rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018, riceveranno, senza necessità di alcuna comunicazione, la liquidazione entro il 30 giugno, essendo di diritto riammessi alla rottamazione con ridilazione del debito in 10 rate, dal 2019 al 2023.
C’è in tal caso una maggiorazione per interessi allo 0,3% annuo dal 1° agosto 2019.
In breve, i debitori che non hanno mai presentato domanda di rottamazione, quelli che sono decaduti dalla prima per non avere pagato le rate, i debitori che, ex DL 148/2017, hanno presentato domanda entro il 15 maggio 2018 ma non hanno pagato le rate scadute a tutto il 2016 entro il 31 luglio 2018 e, infine, coloro i quali non hanno pagato le rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018 entro lo scorso 7 dicembre devono presentare domanda entro il 30 aprile.
La dilazione del debito, per (quasi) tutti i debitori, prevede 18 rate dal 2019 al 2023, con maggiorazione degli interessi al 2% annuo dal 1° agosto 2019.
Solo per coloro i quali sono riammessi alla rottamazione in seguito al mancato pagamento delle rate al 7 dicembre, la dilazione potrà avvenire in un tempo più ristretto, dal 2019 al 2021.
Il termine per il pagamento della totalità delle somme o della prima rata scade, per tutti, il 31 luglio 2019 (30 settembre 2019 per dazi doganali e IVA all’importazione).
Tutte le tabelle, con indicazione delle varie scadenze, sono contenute nell’apposita Guida Eutekne sulla rottamazione dei ruoli.
Per il resto, le diverse forme di rottamazione prevedono il medesimo beneficio, consistente nel solo stralcio di sanzioni amministrative e interessi di mora. Tutti gli importi a titolo di capitale vanno interamente pagati.
I debitori che si accingono a presentare il modello devono prestare particolare attenzione a un aspetto: il mancato pagamento di una qualsiasi delle rate, così come l’insufficiente versamento o il tardivo pagamento (salva la tolleranza dei cinque giorni) determina non solo la decadenza dalla dilazione, ma anche dalla rottamazione. A differenza degli altri istituti che rientrano nel DL 119/2018, il perfezionamento della rottamazione si ha infatti con l’integrale e tempestivo versamento di tutti gli importi. Se ciò non avviene, riemerge il debito a titolo di sanzioni e interessi di mora.
Inoltre, per espressa disposizione normativa, quand’anche l’inadempimento fosse inerente alla prima rata, non potrà più essere concessa la dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.