Possibile regolarizzare errori od omissioni con una nuova comunicazione prima della dichiarazione IVA

Di Mirco GAZZERA

Scade il 28 febbraio 2019 il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa all’ultimo trimestre 2018 (art. 21-bis del DL 78/2010). Tale adempimento, infatti, non è interessato dalla proroga al 30 aprile 2019 annunciata per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010) e per quella dei dati delle operazioni transfrontaliere c.d. “esterometro” (art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015).

Dopo il 28 febbraio 2019, è possibile regolarizzare non solo l’omesso invio, ma anche eventuali errori riguardanti la predetta comunicazione delle liquidazioni o quelle per i trimestri precedenti del 2018, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97). Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni è dovuta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97) ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza, ferma restando l’ulteriore riduzione derivante dal ravvedimento operoso. In caso di regolarizzazione della comunicazione delle liquidazioni relativa al quarto trimestre 2018 entro il 15 marzo 2019, ossia entro 15 giorni dalla scadenza per l’adempimento, la citata sanzione è pari a 27,78 euro (1/9 di 250 euro).

Come chiarito dalle istruzioni del modello di comunicazione delle liquidazioni e dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104/2017, a seconda del momento in cui avviene, la regolarizzazione può essere operata:
– con una nuova comunicazione sostitutiva della precedente;
– in sede di dichiarazione annuale IVA;
– mediante una dichiarazione annuale IVA integrativa.

È possibile trasmettere una nuova comunicazione delle liquidazioni, la quale sostituisce la precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Qualora sia presentata la dichiarazione (anche prima del termine del 30 aprile 2019), si ritiene che la correzione debba avvenire direttamente nella stessa (si veda “L’Agenzia aggiunge altri dati alla comunicazione delle liquidazioni” del 22 marzo 2018). Tale interpretazione appare confermata dalle istruzioni della comunicazione delle liquidazioni, come aggiornate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 62214/2018.

Se non è stata trasmessa una nuova comunicazione delle liquidazioni in sostituzione di quella errata, l’eventuale regolarizzazione di errori od omissioni deve avvenire, come detto, nella dichiarazione annuale IVA mediante la compilazione dell’apposito quadro VH “Variazioni delle comunicazioni periodiche”. A tale proposito, si osserva che:
– nel quadro VP della comunicazione delle liquidazioni è presente una ricostruzione dettagliata degli importi che concorrono alla determinazione dell’IVA da versare o a credito per il periodo di riferimento;
– nel quadro VH della dichiarazione annuale IVA, invece, è indicato principalmente il risultato finale delle liquidazioni periodiche eseguite e l’importo dell’acconto IVA dovuto.

Analogamente al modello dello scorso anno, le istruzioni della dichiarazione IVA per il 2018 precisano che il quadro VH non deve essere compilato se i dati omessi, incompleti o errati non rientrano fra quelli da indicare nel predetto quadro. Si pensi a una comunicazione delle liquidazioni ove non sono state computate operazioni che non incidono sulla determinazione dell’IVA da versare o a credito, come quelle esenti o non imponibili IVA.

Con la circolare n. 9/2018, Assonime ha sostenuto che nella dichiarazione annuale IVA possono essere sanati, attraverso l’indicazione dei dati corretti nel quadro VE e VF, anche gli errori relativi alle comunicazioni delle liquidazioni concernenti operazioni esenti o non imponibili. Non è chiaro, tuttavia, se in questo caso si applichi comunque la predetta sanzione amministrativa per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione (si veda “Errori nelle comunicazioni LP del tutto sanabili con il modello IVA 2018” del 20 aprile 2018).

Se gli errori e le omissioni riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni non sono regolarizzati nella dichiarazione annuale IVA inviata entro il 30 aprile 2019, è comunque ammessa la presentazione di una dichiarazione integrativa (art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98). Secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104/2017, in questo caso è dovuta anche la sanzione amministrativa di cui all’art. 5 del DLgs. 471/97, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento operoso.

La sanzione appare essere quella per infedele dichiarazione dal 90% al 180% della maggiore imposta o della differenza di credito (art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97), tuttavia, si osserva che la dichiarazione potrebbe essere fedele anche in presenza di comunicazioni delle liquidazioni omesse o errate (si veda “Dichiarazione non per forza infedele se non si comunicano le liquidazioni” del 27 febbraio 2018).