Sino alla liquidazione successiva, il ravvedimento si cumula alla riduzione delle sanzioni nella misura dell’80%

Di Emanuele GRECO

Lunedì 18 febbraio ha rappresentato il termine ultimo, per i soggetti passivi IVA “mensili”, entro il quale emettere fatture elettroniche relative al mese di gennaio 2019 senza l’applicazione delle sanzioni derivanti da violazioni nella fatturazione.

A decorrere da ieri, 19 febbraio, per le e-fatture riferite a gennaio, eventuali violazioni sono punite ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 471/97, beneficiando di una riduzione delle sanzioni nella misura dell’80% per le fatture emesse regolarmente entro il 18 marzo 2019 (termine per la liquidazione IVA di febbraio 2019).
La riduzione delle sanzioni non riguarda, però, il regolare versamento dell’imposta, comunque dovuto per il mese di gennaio entro il termine ordinario del 18 febbraio 2019 (si veda “Per i mensili entro il 18 febbraio niente sanzioni per invio tardivo ma IVA dovuta” del 9 febbraio 2019).

Si consideri il tutt’altro che infrequente caso in cui un soggetto passivo “mensile” si trovi nella situazione di dover trasmettere, dopo il 18 febbraio 2019, fatture elettroniche a seguito di errori che non hanno inciso sulla determinazione del tributo. Si pensi, tra gli altri, a errori nella numerazione dei documenti o nei dati fiscali della controparte oppure nella corretta “classificazione” delle operazioni (ad esempio, l’utilizzo della codifica “N2” operazioni non soggette in luogo della codifica “N6” reverse charge).
Se la trasmissione della e-fattura corretta avviene tra il 19 febbraio e il 18 marzo 2019, la sanzione dovuta è pari a 50 euro: la sanzione applicabile di cui all’art. 6 comma 1 o 2 del DLgs. 471/97 (250 euro) è, infatti, ridotta dell’80% (art. 1 comma 6 lett. b) del DLgs. 127/2015).

La sanzione così determinata può essere ulteriormente ridotta in conseguenza del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97). L’istituto in questione appare applicabile nella fattispecie, sebbene l’Agenzia delle Entrate nelle risposte fornite nel corso di Telefisco 2019 si sia limitata a prenderlo in considerazione per l’omesso versamento dell’imposta.
La sanzione si riduce nella misura di 1/9 del minimo edittale, ai sensi della lett. a-bis) dell’art. 13 del DLgs. 472/97, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro 90 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa.
Dunque, se la e-fattura corretta è trasmessa entro il 18 marzo 2019 (termine per la liquidazione successiva), cumulando la riduzione delle sanzioni ex lege (art. 1 comma 6 lett. b) del DLgs. 127/2015) con il beneficio del ravvedimento operoso, la sanzione dovuta è di 5,56 euro per ciascun documento.

A decorrere dal 19 marzo 2019, l’importo sul quale applicare il ravvedimento è quello della sanzione ordinaria, pari a 250 euro. Dunque, per le regolarizzazioni perfezionate entro 90 giorni, la sanzione è pari a 27,78 euro per ciascuna e-fattura.

Va, peraltro, evidenziato che l’applicabilità del ravvedimento operoso sulla sanzione ridotta ex lege è già stata riconosciuta in via di prassi per la comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche (ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017).

Qualche incertezza in più sussiste in merito all’individuazione del termine ultimo per fruire della riduzione a 1/9 della sanzione per omessa o irregolare fatturazione, ai sensi della già citata lett. a-bis) dell’art. 13 del DLgs. 472/97. La sanzione ridotta è ammessa “entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore”.
Una tesi più rigorosa individua il dies a quo dal quale computare i suddetti 90 giorni nel momento di effettuazione dell’operazione, al quale è tuttora ancorato il termine ordinario per l’emissione della fattura (art. 21 comma 4 del DPR 633/72, nella versione vigente sino al 30 giugno 2019).

Potrebbe, però, anche sostenersi che la violazione (rilevante per il computo del termine di riduzione della sanzione) relativa all’emissione della e-fattura si realizzi con il termine per la prima liquidazione periodica, in ragione del fatto che entro tale termine la situazione può essere regolarizzata senza sanzioni ex art. 1 comma 6 lett. b) del DLgs. 127/2015.
Questa seconda soluzione risulterebbe sicuramente coerente con i chiarimenti già forniti in tema di violazioni connesse al reverse charge (circ. Agenzia delle Entrate n. 16/2017, ris. Agenzia delle Entrate n. 140/2010), ivi sostenendosi che “la violazione, concernente l’irregolare assolvimento dell’IVA a causa dell’erronea applicazione del regime dell’inversione contabile, si realizza di fatto quando viene operata la liquidazione mensile”.