L’Agenzia ha fornito precisazioni sulle agevolazioni nel caso di un articolato intervento di recupero di un complesso con cambio di destinazione

Di Stefano SPINA

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 62/2019, affronta il tema delle agevolazioni per la ristrutturazione, nonché “bonus mobili” e “bonus verde”, in riferimento a un articolato intervento di recupero di un complesso immobiliare con cambio di destinazione.
Nello specifico un soggetto, titolare di un diritto di usufrutto su un complesso immobiliare ex rurale, poneva in essere un intervento di recupero finalizzato alla trasformazione in alcune unità abitative. A fronte delle spese sostenute si richiedeva la spettanza e le modalità di calcolo delle agevolazioni “sisma bonus” di cui al comma 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013, del “bonus mobili” di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 e del “bonus verde” di cui all’art. 1 commi da 12 a 15 della L. 205/2017.

L’Agenzia, affrontando il primo argomento, precisa innanzitutto che, in presenza dei requisiti richiesti dalle singole disposizioni, alle spese di ristrutturazione si possono applicare, a scelta del contribuente, sia la norma generale di cui all’art. 16-bis lett. i) TUIR, relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che quella speciale del “sisma bonus”. Per quest’ultima occorre tuttavia che le procedure autorizzative urbanistiche siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 e a tale riguardo il contribuente può richiedere all’Ufficio tecnico del Comune di attestare l’effettiva data di inizio del procedimento.
Ovviamente la scelta di una o dell’altra agevolazione impatterà sulla percentuale di detrazione (maggiorata nel caso passaggio di classe di rischio) e sul numero di anni nei quali ripartire la spesa.
Diverso è il caso della costruzione dei box pertinenziali per i quali l’unica detrazione ammissibile è quella dell’art. 16-bis del TUIR non essendo prevista tale fattispecie nel “sisma bonus”.

In ogni caso il limite di spesa deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari, autonomamente accatastate, componenti l’edificio prima dell’intervento di ristrutturazione (in tal senso si vedano le circolari nn. 7/2018 e 121/1998) anche nel caso in cui l’unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia destinata a uso abitativo. In tale conteggio non rientrano le pertinenze anche se accatastate separatamente.
Per quanto riguarda le spese sulle parti comuni, queste rilevano con un autonomo limite di spesa anche se il complesso immobiliare risulta di proprietà di un unico soggetto e la loro ripartizione dovrà essere effettuata sulla base dei millesimi di proprietà delle singole unità immobiliari iniziali.

L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che l’agevolazione spetta anche per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, questo purché gli stessi possano rientrare tra quelli di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001. Al riguardo sarà il Comune, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche, ad attestarne la corrispondenza.
Inoltre, come precisato nella circolare n. 7/2018, la detrazione è ammessa anche se l’intervento di ristrutturazione come sopra inquadrato comporti lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario.

Passando al “bonus mobili”, anche in questo caso occorre fare attenzione all’inizio del procedimento autorizzativo così come attestato dagli organi comunali. Inoltre per determinare il massimale di spesa occorre, anche in questo caso, far riferimento alle unità immobiliari accatastate all’inizio degli interventi tenendo presente che non danno diritto all’agevolazione la realizzazione di posti auto e box pertinenziali e gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Per quanto riguarda, poi, il “bonus verde”, l’Agenzia precisa che il limite di 5.000 euro deve essere riferito al numero delle unità immobiliari a uso abitativo che risultano accatastate nel complesso immobiliare nell’anno di sostenimento della spesa.
Infine viene chiarito che sono escluse dall’agevolazione le spese di conservazione del verde o quelle relative alla manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti, non connesse a un intervento innovativo o modificativo.