In base agli USGAAP, invece, il calcolo delle perdite deve essere effettuato lungo tutta la vita delle attività
In seguito alla crisi finanziaria globale, il G20 ha rivolto agli standard setter l’invito ad operare la transizione da un modello di rilevazione delle perdite sulle attività finanziarie di tipo incurred loss ad uno di tipo expected loss.
In risposta a tale richiesta, l’International Accounting Standards Board (IASB) ha emesso a luglio 2014 il principio contabile IFRS 9, introducendo il modello ECL (Expected Credit Loss), mentre il Financial Accounting Standards Board (FASB) ha emesso a giugno 2016 il principio contabile ASC 326, che prevede il modello CECL (Current Expected Credit Loss).
L’IFRS 9 è divenuto applicabile dal 1° gennaio 2018, mentre l’entrata in vigore dell’ASC 326 è attesa per il 15 dicembre 2019 per le entities “SEC filers” e per il 15 dicembre 2020 per le altre entities.
Le differenze fra i due principi sono molteplici, ma ci soffermiamo in particolare su quelle riguardanti le modalità di riconoscimento delle perdite “al giorno 1” (“day 1 credit loss”), le metodologie per il calcolo delle perdite e le modalità di rilevazione degli interessi.
Sia l’IFRS 9 che l’ASC 326 adottano un modello di perdite attese (expected loss) con riferimento agli strumenti finanziari misurati a costo ammortizzato, prevedendo un “day 1 credit loss”, il cui ammontare è però differente fra i due principi in conseguenza dell’orizzonte temporale utilizzato: mentre il modello CECL dell’ASC 326 impone il calcolo delle perdite attese lungo tutta la vita utile degli strumenti finanziari sin dalla loro rilevazione iniziale (inception), quello ECL dell’IFRS 9 richiede analoga stima esclusivamente per gli strumenti finanziari classificati in stage 2 (strumenti finanziari con significativo incremento del rischio di credito) e in stage 3 (strumenti finanziari impaired), in quanto per quelli classificati in stage 1 la perdita attesa corrisponde ad un evento di default atteso nei dodici mesi successivi alla loro rilevazione iniziale.
In questo modo, alle entità che adottano l’IFRS 9 è richiesto di verificare sistematicamente se si è manifestato un significativo incremento del rischio di credito e, in caso affermativo, esse devono modificare l’ammontare della perdita attesa calcolata sull’orizzonte temporale di dodici mesi, prendendo a riferimento l’intera vita dello strumento finanziario: è evidente che l’approccio ECL dell’IFRS 9 riflette in maniera più accurata l’evoluzione del rischio di credito rispetto a quello CECL dell’ASC 326.
Peraltro, occorre osservare che il fair value, ad esempio, di un finanziamento al momento della sua erogazione già include il rischio di credito associato al mutuatario e, pertanto, il calcolo delle perdite attese al momento della rilevazione iniziale secondo l’approccio CECL dell’ASC 326 potrebbe condurre ad un doppio conteggio delle perdite attese su crediti (“double-counting”).
Sicuramente il calcolo delle perdite attese secondo l’approccio CECL dell’ASC 326 è di più facile implementazione, soprattutto per le entities di più piccole dimensioni; peraltro, l’applicazione del concetto contenuto nell’IFRS 9 di “significativo incremento del rischio di credito” ha una componente di soggettività (“judgmental”): soglie eccessivamente elevate potrebbero ostacolare il tempestivo riconoscimento delle perdite attese su crediti, mentre soglie troppo basse potrebbero generare effetti di “double-counting” analoghi a quelli dell’approccio CECL dell’ASC 326, con possibili effetti sulla disponibilità del credito e sulla profittabilità delle banche.
Quanto alle metodologie per il calcolo delle perdite attese, si osserva che né l’IFRS 9 né l’ASC 326 richiedono l’utilizzo di una specifica metodologia; tuttavia, la definizione di perdita attesa contenuta nell’IFRS 9 (ossia “differenza tra tutti i flussi finanziari contrattuali che sono dovuti all’entità conformemente al contratto e tutti i flussi finanziari che l’entità si aspetta di ricevere attualizzati al tasso di interesse effettivo originario o al tasso di interesse effettivo corretto per il credito per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate”) richiede, nella scelta della metodologia, di tenere comunque in considerazione il valore temporale del denaro, mentre l’ASC 326, pur ammettendo metodi di stima delle perdite attese che tengano conto del valore temporale del denaro, non ne richiede necessariamente l’utilizzo.
Quanto, infine, alle modalità di rilevazione degli interessi, l’IFRS 9 richiede che l’interesse effettivo sia calcolato al lordo delle perdite attese per gli strumenti finanziari appartenenti agli stage 1 e stage 2 e al netto delle perdite attese per gli strumenti finanziari di stage 3; secondo l’ASC 326, invece, l’interesse effettivo è sempre calcolato al lordo delle perdite attese.