Responsabilità solidale del committente per tutto il credito retributivo maturato

La recente giurisprudenza ha precisato contenuti e limiti sotto il profilo soggettivo e oggettivo

Di Federica VIVIANI

L’art. 29 del DLgs. 276/2003 individua l’ambito di applicazione del regime di solidarietà previsto dal legislatore tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore, in caso di appalto di opere o di servizi.
La giurisprudenza, anche di recente, ha precisato contenuti e limiti di tale regime.

Il citato art. 29, al comma 2, primo periodo, testualmente dispone che: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.

Il successivo comma 3-ter dell’art. 29 precisa in particolare l’ambito soggettivo del regime in questione, chiarendo che le disposizioni di cui al comma 2 – sopra, in parte, riportato – “non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale”. Non può pertanto invocarsi la responsabilità solidale del condominio ex art. 29 del DLgs. 276/2003 proprio perché quest’ultimo non esercita attività d’impresa, “a nulla rilevando – come chiarito da Trib. Roma n. 9213/2018, ndr – che [il condominio] non sia formalmente una persona fisica ma un ente di gestione”.

Come confermato dalla Cassazione n. 9228/2018, la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2 del DLgs. 276/2003 non è applicabile neppure in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del DLgs. 165/2001, a norma dell’art. 9, comma 1 del DL 76/2013. La stessa disposizione ne stabilisce invece l’applicabilità “in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo”.
Sempre sotto il profilo soggettivo, si osserva che il regime di solidarietà è stato ritenuto applicabile anche in favore dei dipendenti di una società consorziata nei confronti del consorzio che aveva affidato alla consorziata l’appalto stipulato con il committente (Trib. Roma n. 5664/2018).

Il regime di solidarietà in questione è stato peraltro esteso dalla giurisprudenza oltre i confini tipici dell’appalto. In particolare, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 254/2017, ha stabilito che l’art. 29, comma 2 del DLgs. 276/2003 deve essere interpretato nel senso che il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi.
Il Tribunale di Milano n. 116/2018 ne ha disposto l’applicabilità anche al contratto atipico di partnership (se la causa prevalente è assimilabile a quella del contratto tipico di appalto).
Inoltre, secondo l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’interpretazione della Corte Costituzionale spiegherebbe effetti anche sulle ipotesi di distacco ex art. 30 del DLgs. 276/2003 e del distacco di cui al DLgs. 136/2016 (circ. INL n. 6/2018).

Quanto poi all’ambito oggettivo di applicazione, si osserva in particolare che la solidarietà riguarda tutto il credito retributivo maturato con riguardo al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall’appalto. Inoltre, a differenza di quanto accade ai sensi dell’art. 1676 c.c. – che disciplina l’azione diretta che i dipendenti dell’appaltatore hanno nei confronti del committente per conseguire quanto è loro dovuto – detta solidarietà non è contenuta nei limiti del debito che il committente ha verso l’appaltatore al momento della domanda.

La Cassazione ha chiarito che la locuzione normativa “trattamenti retributivi” deve essere interpretata in senso rigoroso “ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti” (Cass. n. 10354/2016). Di conseguenza, tra i crediti oggetto di responsabilità solidale non è stata ritenuta compresa l’indennità sostitutiva di ferie ed ex festività, essendo in prevalenza attribuitale natura mista, di carattere risarcitorio e retributivo, oppure risarcitoria tout court (Trib. Milano n. 2065/2018; Cass. n. 10354/2016).
Sono stati altresì esclusi dal regime di solidarietà di cui all’art. 29, comma 2, del DLgs. 276/2003 i c.d. “buoni pasti” non trattandosi – salva diversa disposizione contrattuale – di un elemento della retribuzione ma di un’agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Trib. Milano n. 2065/2018; Cass. n. 10354/2016). Anche le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo sono state escluse dal predetto regime (Cass. n. 27678/2018).

Rientrano invece tra i trattamenti retributivi che il committente è tenuto a garantire i ROL (Trib. Milano n. 2065/2018; Cass. n. 10354/2016) e l’emolumento di una tantum previsto dal CCNL per il periodo di vacanza contrattuale (Trib. Roma n. 5664/2018), avendo entrambi natura retributiva.

2019-02-14T08:44:59+00:00Febbraio 14th, 2019|News|
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