Particolare attenzione deve essere prestata ai giudizi con modifica del precedente revisore

Di Stefano DE ROSA

Secondo il principio di revisione internazionale ISA Italia 510, il revisore, nello svolgere un primo incarico (che si presenta nel caso in cui in cui il bilancio del periodo amministrativo precedente non sia stato oggetto di revisione contabile ovvero quando lo stesso sia stato revisionato da un altro revisore), deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati relativamente ai saldi di apertura per stabilire se:
– gli stessi includano o meno errori significativi;
– i saldi di chiusura del periodo precedente siano correttamente riportati a nuovo;
– vi sia continuità di applicazione dei principi contabili fra i due esercizi ovvero se i cambiamenti di tali principi contabili siano stati appropriatamente contabilizzati, adeguatamente rappresentati e descritti in bilancio.

In particolare, se il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile, il professionista deve riesaminare le carte di lavoro del revisore uscente per acquisire elementi probativi a supporto dei saldi di apertura.

A tal proposito, si ricorda che secondo l’art. 9-bis del DLgs. 39/2010 il revisore uscente è tenuto ad attenersi al dovere di collaborazione nei confronti del revisore entrante, consentendogli l’accesso a tutte le informazioni riguardanti l’ente sottoposto a revisione e l’ultima revisione dell’ente revisionato.

Operativamente, come indicato nel Manuale “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”, pubblicato dal CNDCEC nel mese di aprile 2018, a fronte della richiesta da parte del revisore entrante di poter accedere alle carte di lavoro del revisore uscente, quest’ultimo richiede alla società revisionata una lettera di manleva attraverso la quale poter adempiere al proprio dovere di collaborazione considerando anche i principi di riservatezza che lo stesso art. 9-bis enuncia.

Nel citato documento si sottolinea come “la relazione del revisore precedente costituisce a tutti gli effetti un valido riferimento per il revisore attuale, in quanto rappresenta un documento redatto da un soggetto terzo che opera in base a precisi standard professionali ed in ottemperanza a precisi criteri di indipendenza”.

Qualora la relazione del precedente revisore contenga un giudizio con modifica, è necessario analizzare le motivazioni alla base di tale decisione e verificare se gli elementi di rischio evidenziati influenzano anche il periodo amministrativo oggetto di revisione contabile. Tale circostanza impone infatti al revisore, tramite la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, con particolare riferimento alle specifiche problematiche di bilancio, una coerente ed appropriata valutazione dei rischi di errori significativi e, conseguentemente, un’adeguata pianificazione delle risposte di revisione.

Nelle circostanze in cui la relazione sul bilancio del periodo amministrativo precedente riporti un giudizio con modifica che risulta ancora pertinente e significativo al bilancio del periodo amministrativo corrente, il revisore deve formulare un giudizio con modifica al bilancio oggetto di revisione, in quanto non risultano essere stati risolti, ad esempio, i rischi di errori significativi rilevati dal precedente revisore, oppure le eventuali limitazioni di informativa che hanno condotto in passato al rilascio di un giudizio con modifica.