Per la definizione dell’ambito oggettivo, utili i chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia

Di Pamela ALBERTI

Ai fini della tassazione agevolata degli utili reinvestiti, rilevano gli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi di cui all’art. 102 del TUIR. In merito alla definizione dell’ambito oggettivo, è possibile mutuare, per quanto compatibili, i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con riferimento a precedenti agevolazioni (circ nn. 4/2017 e 90/2001, C.M. n. 51/2000).

L’art. 1 comma 29 lett. b) della L. 145/2018 precisa che per “investimento” si intende: la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato; il completamento di opere sospese; l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti; l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.

Tali fattispecie possono quindi essere raggruppate in due distinte categorie: la prima, comprendente l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi e la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, che ha quale requisito comune l’acquisizione nel patrimonio aziendale di beni materiali; la seconda, comprendente il completamento di opere sospese e l’ampliamento, la riattivazione e l’ammodernamento di impianti esistenti, che ha invece, quale caratteristica comune la realizzazione di investimenti agevolabili su opere che già facevano parte del patrimonio aziendale.

Quanto alla prima categoria di investimenti, dovrebbero rilevare l’acquisto a titolo derivativo, l’acquisizione mediante leasing, la costruzione in appalto nonché la costruzione in economia da parte del soggetto utilizzatore.
Il requisito della strumentalità fa sì che i beni debbano essere di uso durevole e atti a essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono quindi esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita.

In merito al requisito della novità, questo sussiste nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore, ma anche nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto. Per i beni complessi, l’entità del costo relativo ai beni usati non deve essere prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.
I beni strumentali acquisiti devono inoltre essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Pertanto, per i soggetti residenti il bene oggetto dell’investimento non deve essere destinato a una stabile organizzazione o diversa struttura situata all’estero. L’effettiva destinazione del bene deve comunque trovare riscontro in elementi oggettivi, non essendo di per sé sufficiente la mera iscrizione contabile del bene nel bilancio della società residente.

Ai fini dell’agevolazione rilevano anche i beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro, i quali possono essere dedotti integralmente nell’esercizio in cui è stato sostenuto il costo (art. 102 comma 5 del TUIR).

Possono beneficiare dell’agevolazione anche i beni concessi in comodato d’uso a terzi, purché tali beni siano strumentali e inerenti all’attività del comodante. I beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante.

In relazione alle spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà dell’impresa (ad esempio quelli utilizzati in virtù di un contratto di locazione o comodato), secondo l’OIC 24 le stesse sono capitalizzabili e iscrivibili nella voce “Immobilizzazioni materiali” se si estrinsecano in beni che hanno una loro individualità e autonoma funzionalità che, al termine del periodo di locazione o di comodato, possono essere rimossi dall’utilizzatore e possono avere una possibilità d’utilizzo a prescindere dal bene a cui accedono.

Quanto alla seconda categoria di investimenti, rileva il completamento di opere sospese (opere in corso, iniziate o sospese in esercizi precedenti al periodo di applicazione del beneficio fiscale), ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo agevolato.

Rilevano altresì gli investimenti consistenti nell’ampliamento, riattivazione e ammodernamento di impianti esistenti, che si realizzano attraverso: interventi volti ad aumentare le potenzialità e la produttività degli impianti con l’aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l’aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva; interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati; interventi di carattere straordinario volti a un adeguamento tecnologico dell’impianto che consenta di incrementare i livelli di efficienza ed economicità dell’impresa.

Sono esclusi dall’agevolazione i beni immateriali, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 164 comma 1 lett. b-bis) del TUIR) e gli immobili.
Quanto agli immobili, si ritiene però possibile distinguere tra componente immobiliare e impiantistica dell’investimento (cfr. circ. MISE n. 177355/2018).