L’aliquota per tali liberi professionisti non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati resta al 25,72%
Con la circolare n. 19 pubblicata ieri, l’INPS ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti, per il 2019, da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26 della L. 335/95.
In via preliminare, l’Istituto previdenziale ripropone il quadro normativo di riferimento ricordando, innanzitutto, che l’art. 2, comma 57 della L. 92/2012 ha disposto, a partire dall’anno 2018, per i collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, l’aumento al 33% dell’aliquota contributiva e di computo. A quest’ultima devono essere sommate l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51%, introdotta per il finanziamento della DIS-COLL dall’art. 7 della L. 81/2017 e dovuta per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, nonché l’ulteriore aliquota aggiuntiva pari allo 0,72%.
Sempre con riferimento ai collaboratori e alle figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, le aliquote contributive applicate per il 2019 saranno, come per l’anno scorso, pari al 34,23% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e, ove questa non sia prevista, pari al 33,72% (si veda “Vademecum INPS sui contributi 2018 per gli iscritti alla Gestione separata” del 1° febbraio 2018).
L’aliquota applicabile per i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati, rimane invariata al 25,72% (25% IVS + aliquota aggiuntiva dello 0,72%), così come per gli iscritti titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per i quali l’aliquota del 2019 si conferma al 24%.
Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile previsto dall’art. 2, comma 18 della L. 335/95, che per l’anno 2019, è pari a 102.543 euro.
Con l’occasione, l’INPS comunica altresì il minimale di reddito per l’accredito contributivo previsto per quest’anno, fissato nella misura di 15.878 euro.
Pertanto, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 3.810,72 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a 4.083,82 euro per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%, a 5.354,06 euro per i collaboratori che applicano l’aliquota al 33,72%, nonché a 5.435,04 euro per gli iscritti assoggettati all’aliquota del 34,23%.
Si ricorda, infine, che la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, mentre l’obbligo del versamento dei contributi è in capo al committente, che deve effettuarlo tramite F24 telematico entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.
Invece, per i professionisti l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere effettuato in occasione delle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo e secondo acconto 2019).