Se l’avviso bonario è omesso, la definizione spetta ma occorre sempre il rispetto dei trenta giorni
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2870, depositata ieri, segna un punto importante nella riflessione sull’omessa notifica dell’avviso bonario a seguito di liquidazione automatica.
Prima di analizzare la vicenda affrontata dalla pronuncia in commento, è necessaria una breve ricostruzione della questione giuridica sottesa.
Il contribuente, a seguito di liquidazione automatica esperita ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, dopo aver ricevuto il c.d. avviso bonario, può, se il pagamento del tutto e/o della prima rata avviene entro trenta giorni, pagare le sanzioni del 30% per l’omesso versamento (art. 13 del DLgs. 471/97) ridotte a 1/3.
Secondo consolidata giurisprudenza, stante il tenore dell’art. 6 comma 5 della L. 212/2000, l’omessa comunicazione bonaria causa la nullità della cartella di pagamento solo quando ci sono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Pertanto, non può essere eccepita la nullità nell’ipotesi in cui il contribuente non versi le imposte regolarmente dichiarate (Cass. 2 aprile 2015 n. 6800 e Cass. 11 maggio 2012 n. 7329).
La possibilità di accedere alla definizione delle sanzioni al terzo in caso di omessa notifica dell’avviso bonario è oggetto di un dibattito ancora aperto.
Da un lato, le pronunce della Cassazione del 25 settembre 2015 n. 19052 e del 12 febbraio 2013 n. 3366, ammettono tale possibilità, mentre, di segno opposto altra giurisprudenza, che ritiene l’omissione della notifica dell’avviso ostativa dei richiamati benefici (Cass. 19 maggio 2017 n. 12645).
Nel caso di specie, una srl era stata destinataria di una cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione automatica.
I giudici di secondo grado avevano ritenuto ammissibile la riduzione delle sanzioni ex art. 2 comma 2 del DLgs. 462/97 nonostante la mancata notifica dell’avviso in quanto non si erano ravvisate incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, indispensabili per poter comminare la sanzione della nullità della cartella ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L. 212/2000 (se si fossero ravvisate la cartella sarebbe stata nulla).
La Regionale ha riconnesso alla mancata comunicazione la riduzione delle sanzioni in ragione del fatto che il contribuente, se fosse stato tempestivamente informato della pretesa fiscale, ne avrebbe beneficiato.
Il nodo cruciale della questione attiene alla possibilità di ottenere la riduzione a 1/3 a prescindere dal pagamento delle somme dovute.
Secondo la pronuncia di ieri, occorre distinguere a seconda che l’omessa notifica dell’avviso bonario cagioni la nullità della cartella oppure una mera irregolarità: ove si verta in quest’ultima ipotesi, è possibile la riduzione a 1/3 se, però, il pagamento avviene nel termine di trenta giorni decorrenti, siccome non c’è stato l’avviso bonario, dalla cartella di pagamento.
Di contro, se si verifica la nullità della cartella (quindi se ci sono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione), non ci si pone nemmeno il problema.
Questa soluzione, secondo la Corte, appare coerente con la lettera dell’art. 36-bis comma 3 del DPR 600/73 e dell’art. 6 prima richiamato, prevista per evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta (a sostegno, viene richiamata Cass. 6 luglio 2016 n. 13759).