La penalizzazione scatta invece per la cessione di singoli beni ed è irrilevante che questa sia effettuata verso l’Italia o verso l’estero

Di Pamela ALBERTI

Recupero dell’iper-ammortamento in caso di cessione di singoli beni a prescindere dal luogo di destinazione, ma escluso in caso di cessione d’azienda. Inoltre, si applica l’iper-ammortamento “a scaglioni” sull’eccedenza di costo rispetto a quello originario per il quale è stato versato l’acconto del 20% nel 2018. Questi i principali chiarimenti forniti ieri dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2019 con particolare riferimento agli iper-ammortamenti.

L’art. 7 comma 2 del DL 87/2018 convertito prevede, per gli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018, il recupero dell’agevolazione se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso ovvero destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che le fattispecie disciplinate dalla disposizione normativa sono quelle della “cessione a titolo oneroso” tout court e della “delocalizzazione” (termine usato nella rubrica, nella disposizione normativa e nella relazione illustrativa come sinonimo della “destinazione a strutture produttive situate all’estero”). Pertanto, il recupero dell’iper-ammortamento si applica a tutte le cessioni dei beni agevolati, indipendentemente dal fatto che queste siano effettuate verso l’Italia o verso l’estero oltreché alle destinazioni a strutture produttive situate all’estero.

In merito all’applicabilità del meccanismo di recapture in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, l’Agenzia osserva che l’obiettivo dell’iper-ammortamento è quello di incentivare e sostenere gli investimenti finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle aziende in chiave “4.0” e che con la cessione del singolo bene si distoglie il cespite dalla originaria funzione ad esso attribuita dalla norma agevolativa nel contesto aziendale e si vanifica, di fatto, la finalità dell’incentivo. Per tale ragione, la cessione effettuata prima della completa fruizione del beneficio viene penalizzata dal citato comma 2 dell’art. 7 attraverso il recupero dell’agevolazione.
Tale recupero non scatta, invece, nell’ipotesi in cui il bene iper-ammortizzabile ceduto venga sostituito da un altro bene dalle caratteristiche uguali o superiori: in tal caso, il livello tecnologico raggiunto dall’azienda non si riduce e l’agevolazione viene mantenuta.

L’Agenzia ritiene quindi che la fattispecie della cessione del singolo bene debba essere separata dalla diversa ipotesi del trasferimento del bene agevolato all’interno di un compendio aziendale oggetto di un’operazione straordinaria (indipendentemente dal fatto che questa sia fiscalmente neutrale o realizzativa). In tal caso, infatti, il trasferimento del bene nell’ambito di un’azienda o ramo d’azienda non vanifica la finalità sottesa alle disposizioni agevolative: l’azienda mantiene, sotto il profilo tecnologico e digitale, sempre lo stesso livello “qualitativo”. In altre parole, i beni agevolati e l’azienda in cui essi sono inseriti continuano ad essere utilizzati come un complesso unitario, tecnologicamente trasformato, in coerenza con la ratio della norma agevolativa.

Pertanto, il mutamento della titolarità di un’azienda (o di un ramo d’azienda) che contiene uno o più beni agevolati non comporta il venir meno dell’iper-ammortamento, la cui fruizione continuerà, in capo all’avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento della proprietà del complesso aziendale.

Con riferimento all’applicazione del “vecchio” iper-ammortamento di cui all’art. 1 comma 30 della L. 205/2017, qualora entro il 31 dicembre 2018 sia stato versato un acconto almeno del 20%, l’effettuazione dell’investimento può slittare fino al 31 dicembre 2019 senza perdere l’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate afferma che, nei casi in cui l’acconto corrisposto dovesse rivelarsi ex post inferiore al limite minimo previsto dalla norma (20%), ad esempio a seguito di una successiva revisione in aumento del costo originariamente pattuito al 31 dicembre 2018, l’investitore non perde la possibilità di accedere all’estensione temporale al 31 dicembre 2019.

La modifica intervenuta al costo del bene imporrà, però, un separato calcolo dell’agevolazione: il costo originario pattuito al 31 dicembre 2018 sarà assoggettato alla “vecchia” disciplina prevista dall’art. 1 comma 30 della L. 205/2017, mentre il costo eccedente sarà agevolabile secondo la “nuova” disciplina prevista dall’art. 1 comma 60 della L. 145/2018.

Ad esempio, in caso di acquisto di un bene del valore di 1.000.000 di euro, con versamento entro il 31 dicembre 2018 di un acconto di 200.000 (pari al 20%) e con consegna a fine 2019 con prezzo a consuntivo di 1.100.000, la maggiorazione del 150% verrà calcolata su 1.000.000 di euro (costo originario pattuito al 31 dicembre 2018), mentre sui 100.000 euro (costo eccedente rispetto a quello originario) è possibile beneficiare dell’iper-ammortamento “a scaglioni”.