Il soggetto estero percipiente può applicare l’aliquota ridotta in dichiarazione dei redditi
Con risposta a interpello del 23 ottobre 2018 n. 41, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un’impresa non residente può fruire del trattamento convenzionale più favorevole anche in relazione agli interessi corrisposti da soggetti privati sprovvisti della qualifica di sostituto d’imposta, assolvendo gli obblighi fiscali direttamente in dichiarazione.
Il suddetto principio, sebbene sancito con riferimento agli interessi su finanziamenti corrisposti da soggetti non imprenditori ad una banca svizzera (priva di stabile organizzazione in Italia), dovrebbe trovare concreta applicazione in tutti i casi in cui, contestualmente:
– la norma interna non prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta, o perché essa non è prevista (ad esempio, per il reddito d’impresa prodotto da stabile organizzazione) o in quanto il reddito è corrisposto da un soggetto che non ricopre la qualifica di sostituto di imposta;
– la Convenzione internazionale non si limita a stabilire un criterio di territorialità (come avviene, sempre a titolo esemplificativo, per il reddito d’impresa), ma indica in modo preciso l’aliquota massima di tassazione, da adottare in luogo di quella prevista dalle disposizioni domestiche.
Più nello specifico, l’applicazione del principio illustrato può ricorrere nel caso delle royalties percepite da soggetti non residenti, assoggettate a tassazione in Italia sulla base di criteri diversi a seconda della tipologia di reddito; infatti:
– le royalties “generiche” (ovvero, i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico) si considerano in ogni caso prodotte in Italia se il soggetto che le eroga è un soggetto fiscalmente residente in Italia, ivi comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri (art. 23 comma 2 lett. c) del TUIR);
– le royalties per la locazione di veicoli, macchine e altri beni mobili si considerano prodotte in Italia se derivanti da attività svolte in Italia, o se corrisposte a fronte dell’utilizzo di beni che si trovano in Italia (art. 23 comma 1 lett. f) del TUIR).
A fronte del riscontro del requisito di territorialità, le royalties prodotte in Italia da soggetti non residenti sono soggette ad una ritenuta a titolo d’imposta, che esclude ogni adempimento di dichiarazione dei redditi in Italia. A norma dell’art. 25 comma 4 del DPR 600/73:
– per le royalties “generiche” è applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 30% sulla parte imponibile del loro ammontare (rientrante nell’ambito dei redditi diversi; cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 47/2005, § 6.1);
– è altresì applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 30% sui compensi corrisposti a non residenti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato.
In entrambi i casi, la ritenuta non è operata per i compensi erogati a stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
La ritenuta è in ogni caso applicata anche se il soggetto non residente percepisce il provento in regime di impresa (fatto salvo il caso delle stabili organizzazioni, equiparate anche a questi specifici fini ai soggetti residenti, con conseguente concorso dei proventi in via ordinaria alla formazione della base imponibile).
La maggior parte delle Convenzioni siglate dall’Italia prevedono la tassazione concorrentenello Stato di residenza del percipiente e nello Stato della fonte, con una riduzione (in certi casi significativa) delle aliquote per le ritenute in uscita. Per i redditi di fonte italiana percepiti da non residenti, quindi, la ritenuta prevista dall’art. 25 comma 4 del DPR 600/73 viene sostituita dalla più ridotta ritenuta convenzionale.
Solo in rari casi (es. Convenzioni con la Svizzera, l’Irlanda o l’Ungheria) è stata prevista l’esclusione da tassazione in Italia.
Nell’ipotesi in cui il canone sia corrisposto da un soggetto non abilitato a operare quale sostituto d’imposta potrebbe trovare applicazione quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con risposta del 23 ottobre 2018 n. 41, per cui un’impresa non residente può fruire del trattamento convenzionale più favorevole mediante indicazione in dichiarazione dei redditi.
Sotto il profilo pratico, tuttavia, l’illustrato principio riguarda i pochi limitati casi in cui si verifichi la corresponsione, da parte di una persona fisica non imprenditore, di compensi per lo sfruttamento di opere dell’ingegno ad un soggetto estero.
In tale ipotesi, sebbene, in linea di principio, i soggetti esteri che percepiscono royalties in Italia non siano tenuti ad adempiere alcun obbligo dichiarativo, in mancanza del sostituto di imposta è comunque possibile avvalersi della ritenuta convenzionale ridotta presentando la dichiarazione dei redditi in Italia e indicando la relativa misura nel rigo del quadro RN dedicato ai redditi assoggettati ad aliquote IRES diverse da quella ordinaria (nel modello REDDITI SC 2018, si trattava del rigo RN7, colonna 2).