La tassazione agevolata per i casi di inizio attività sarebbe utilizzabile al rientro nel regime forfetario
In questi giorni si susseguono richieste di chiarimenti in merito alle aliquote da applicare al reddito calcolato col regime forfetario, dettato dai commi da 54 ad 89 dell’art. 1 della L. 190/2014, anche in forza delle modifiche introdotte dall’art. 1 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019).
Tale regime prevedeva, in corrispondenza dei diversi codici attività, delle soglie di ricavi e compensi annuali da non superare al fine di permettere ai contribuenti di accedere, restare o rientrare nel regime agevolato. Con la L. 145/2018, la soglia dei ricavi da non superare a partire dall’anno d’imposta 2018 è stata innalzata e contestualmente unificata per tutti i codici attività a 65.000 euro, cosicché, molti contribuenti fuoriusciti per superamento del limite dei ricavi nei precedenti esercizi, saranno riammessi al regime forfetario nel 2019 in caso di ricavi 2018 inferiori a 65.000 euro.
Ora si pone il dubbio se, ai redditi determinati in base al comma 64 da questi ultimi, qualora “riammessi” in vigenza del quinquennio di start up, resti applicabile l’aliquota agevolata al 5% in luogo di quella al 15%. Dunque, il contribuente, ai sensi del comma 65 dell’art. 1 della L. 190/2014, acquisisce la qualifica di “start up” se, al momento dell’avvio dell’attività, ne possiede i requisiti e da tale momento decorre il termine dei cinque anni durante il quale perdura detta qualifica.
A ben vedere, i requisiti per l’acquisizione della qualifica di start up risultano sganciatidai requisiti richiesti per la determinazione del “reddito forfetario”. Infatti, il comma 65 prevede che l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5% a condizione, tra l’altro, che:
– il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare (requisito della novità assoluta da verificare al momento dell’avvio dell’ attività);
– l’attività da esercitare (quindi con il termine “da esercitare” ci si riferisce al momento in cui si avvia l’attività) non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente esercitata (requisito della novità relativa)… [omissis].
Pertanto, la qualifica di start up, viene acquisita con una valutazione cristallizzata al momento dell’avvio dell’attività e, in costanza di tipologia di attività svolta, da tale data decorre il termine quinquennale di permanenza in detto status. Inoltre, il termine non è soggetto a rinnovo, né tantomeno è prevista una causa di decadenza da detto status durante il quinquennio. Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’assenza dei requisiti venga verificata con riferimento al momento dell’avvio dell’attività, lo status verrebbe perso ex tunc, e di conseguenza l’aliquota applicata pari al 5% sarà rettificata con l’aliquota del 15%.
Invece, il possesso dei requisiti richiesti per accedere al regime forfetario è autonomorispetto allo status di start up, e questo viene valutato per ogni anno d’imposta. Il possesso di detto status è inconferente per poter usufruire del regime agevolato del forfetario.
Pertanto, il contribuente che intende avvalersi del regime forfetario e che possiede i requisiti per accedervi deve effettuare una ulteriore verifica, ossia valutare se, al momento dell’avvio dell’attività, possiede i requisiti per essere definito start up ed, in caso affermativo, se si trova ancora in vigenza del quinquennio stabilito dalla norma. In caso affermativo, godrà dell’aliquota ridotta al 5% che potrà applicare al proprio reddito imponibile determinato ai sensi del comma 64, mentre in assenza di tale ulteriore requisito dovrà applicare l’aliquota del 15%.
Nella tabella sotto riportata si propone un’esemplificazione rispetto ad un avvocato che ha iniziato l’attività il 1° gennaio 2016 con il requisito di start up. Nel 2017 il professionista ha prodotto ricavi per 47.000 euro, non potrà quindi applicare il regime forfetario nell’anno 2018, ma, con l’intervenuta modifica normativa, a partire dall’anno 2019, potrà di nuovo accedervi. Dato che il professionista possedeva i requisiti per essere identificato come “start up” nel 2016 e che l’anno 2019 risulta essere ancora nel quinquennio previsto normativamente, si ritiene che lo stesso possa usufruire dell’aliquota ridotta del 5% per i redditi relativi all’anno di imposta 2019 e potenzialmente anche nel 2020.
Con la circolare n. 10/2016 (§ 3.1.1) l’Agenzia delle Entrate precisa che un contribuente, in regime ordinario per opzione, che transita al regime forfetario, rientrante nello status di start up, può applicare l’aliquota del 5%.
Nonostante si sia del parere che la norma sia chiara e non crei dubbi sulla sua corretta applicazione, si ritiene che un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate si renda necessario.
Esempio: Avvocato: inizio attività 1° gennaio 2016 con requisito start up | |||||
Anno d’imposta | Anno attività | Ricavi | Determinazione Reddito Imponibile | Start up | Aliquota applicata |
2016 | 1° | 28.000 | Forfetario | sì | 5% |
2017 | 2° | 47.000 | Forfetario | sì | 5% |
2018 | 3° | 56.000 | Ordinario | sì | progressiva per scaglioni |
2019 | 4° | 61.000 | Forfetario | sì | 5% |
2020 | 5° | 59.000 | Forfetario | sì | 5% |
2021 | 6° | 62.000 | Forfetario | no | 15% |