Per il «privato consumatore» la copia analogica della fattura può essere utile per i controlli documentali relativi ad esempio alle detrazioni IRPEF
Il provvedimento Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2018 n. 524526, nel recepire le prescrizioni del Garante della privacy, ha modificato il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 recante le regole tecniche per la fatturazione elettronica, al fine di disporre la cancellazione dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate di alcuni dati sensibili contenuti nella fattura transitata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Trattasi dei dati di cui all’art. 21 comma 2 lett. g) del DPR 633/72, relativi alla natura, qualità e quantità dei beni ceduti, e delle prestazioni di servizi eseguite.
Il punto 8-bis del provvedimento n. 89757, come risultante dalle modifiche in esame, stabilisce le modalità di cancellazione dei suddetti dati per coloro che non aderiranno al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche (possibile dal 3 maggio al 2 luglio 2019), distinguendo tra “consumatori finali” e soggetti passivi IVA.
In particolare, per il cessionario o committente che non opera nell’esercizio di impresa, arte e professione (cosiddetto “consumatore finale”), in assenza della sua adesione al servizio, non sarà reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.
La facoltatività dell’adesione induce a ritenere che, ai fini del controllo documentale di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73 (ad esempio in merito alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie o per il risparmio energetico), debbano assumere rilevanza le copie analogiche delle fatture elettroniche rilasciate al predetto “consumatore finale”, in conformità alle previsioni dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.
In questo senso depongono anche i chiarimenti contenuti nelle FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le quali precisano, tuttavia, che “in caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale”.
Si pone, inoltre, in evidenza che il citato art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 riserva al consumatore finale la possibilità di rinunciare alla copia elettronica (PDF) o in formato analogico della fattura.
La predetta rinuncia deve però essere valutata con attenzione da parte del consumatore, considerando che, qualora la stessa venga esercitata, il contribuente si troverà obbligato ad aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, pena l’impossibilità di presentare all’Agenzia delle Entrate la documentazione richiesta in sede di controllo formale.
Per l’acquirente soggetto passivo che non aderirà al servizio, invece, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili in consultazione tutti i dati richiesti dall’art. 21 del DPR 633/72 (contenuti nel file XML trasmesso tramite SdI), fatta eccezione per quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati (art. 21 comma 2 lett. g) del DPR 633/72), i quali verranno però cancellati dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate solo dopo l’avvenuto recapito della e-fattura al destinatario.
Al riguardo, dalla lettura delle motivazioni del provvedimento in esame, si deduce che, per avvenuto recapito, si intende, alternativamente, la presenza di una ricevuta di consegna o la presenza di una ricevuta di impossibilità di consegna per la quale risulti effettuata la presa visione e il download dall’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Ciò garantisce all’acquirente la possibilità di disporre in ogni caso (ossia a prescindere dall’adesione al servizio) di una fattura in formato elettronico che, contenendo anche l’informazione in merito alla natura del bene o servizio, consenta di dare prova dell’inerenza dell’acquisto effettuato rispetto alle operazioni attive del soggetto passivo, per il riconoscimento del diritto alla detrazione IVA.
Come emerge dal provv. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, per l’esercizio della detrazione IVA è però essenziale che il cessionario o committente prenda visione della fattura elettronica ricevuta (nel caso di specie, nell’area dedicata). In questo senso, va precisato che l’adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate e l’eventuale successiva estrazione della e-fattura (ad esempio su richiesta degli organi accertatori) potrebbe non considerarsi sufficiente ad attestare la presa visione del documento ai fini della detrazione.