Non è possibile computare in detrazione tutte le fatture relative a operazioni effettuate nel 2018
L’esecuzione della liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2018, il cui termine per i “mensili” è fissato per domani 16 gennaio 2019, impone alcune precauzioni con riferimento alle fatture passive relative all’anno precedente.
Si tratta delle fatture relative ad acquisti la cui esigibilità dell’imposta si è verificata nel corso del 2018, per il fatto che in tale anno è stata anticipata l’emissione della fatturarispetto al momento impositivo ovvero per il fatto che in tale anno si è realizzato il presupposto impositivo ossia:
– per le cessioni di beni mobili, il momento in cui è avvenuta la consegna materiale del bene o il pagamento anticipato (anche parziale) del corrispettivo;
– per le cessioni di beni immobili, la data di stipulazione del rogito notarile o il pagamento anticipato (anche parziale) del corrispettivo;
– per le importazioni, l’accettazione della dichiarazione in Dogana;
– per le prestazioni di servizi, il pagamento (anche parziale) del corrispettivo pattuito.
Se l’esigibilità dell’IVA si è verificata nel 2018, potrà essere computata in detrazione – nella liquidazione relativa al mese di dicembre – la sola imposta a credito derivante da operazioni la cui fattura sia pervenuta al cessionario o committente entro il 31 dicembre 2018.
Non vale, difatti, per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente il disposto dell’art. 1 comma 1 del DPR 100/98, come riformulato ad opera dell’art. 14 del DL 119/2018, in base al quale è generalmente possibile computare in detrazione l’IVA a credito risultante dalle fatture riferite ad operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile nella liquidazione di un dato mese, se ricevute (e registrate) nei primi 15 giorni del mese successivo.
In via derogatoria, però, come detto, anche se le fatture di acquisto sono state ricevute in un periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 15 gennaio 2019 (e registrate entro quest’ultima data), l’IVA a credito non può essere fatta valere nella liquidazione relativa a dicembre 2018.
Alla luce di quanto sin qui esposto, nel caso di una fattura emessa in dicembre 2018 e ricevuta nei primi giorni di gennaio 2019, rimane possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta nel corso delle liquidazioni periodiche del 2019 ed al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (30 aprile 2020).
Tale soluzione è coerente con quanto affermato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018, ove si chiariva che l’esercizio del diritto alla detrazione IVA è subordinato:
– al verificarsi dell’esigibilità dell’imposta (presupposto sostanziale);
– al possesso di una “valida fattura d’acquisto” (presupposto formale).
Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate consentiva, comunque, la facoltà di portare in detrazione nella liquidazione periodica IVA relativa al mese di dicembre 2017 l’imposta emergente dalle fatture la cui esigibilità si era verificata nel 2017, se ricevute dal cessionario/committente entro il 16 gennaio 2018, sulla base del fatto che i chiarimenti forniti erano intervenuti il giorno successivo al termine per effettuare la suddetta liquidazione. Tale esimente, contenuta nel § 1.4. della circolare, non potrebbe però venire riproposta, essendo sostanzialmente difforme da quanto stabilito a livello normativo.
Per quanto concerne le fatture attive, per la liquidazione IVA dei soggetti “mensili” relativa a dicembre 2018 si ricorda che non è ancora possibile avvalersi dell’emissione ritardata della fattura, senza l’applicazione delle sanzioni se il documento è emesso entro il termine per liquidare l’imposta a debito. La suddetta facoltà (art. 1 comma 6 del DLgs. 127/2015) è efficace, infatti, “per il primo semestre del periodo d’imposta 2019”, intendendosi quest’ultima locuzione riferita alle cessioni e prestazioni con IVA esigibile a decorrere dal 1° gennaio 2019.