Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri in via definitiva il DLgs. di attuazione della L. 155/2017
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, nella giornata di ieri, il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (DLgs. di attuazione della L. 155/2017).
Tra le numerose novità è contemplata una specifica disciplina sugli accordi di ristrutturazione dei debiti.
I principi generali della normativa di riferimento, attualmente contenuti nell’art. 182-bisdel RD 267/42, saranno delineati – stando all’attuale versione della bozza di DLgs. – negli artt. 57-64 del Codice.
L’art. 57 del DLgs. ricalca il comma 1 dell’art. 182-bis del RD 267/42, compreso il quorumdel 60% del passivo, precisando, peraltro, la preclusione soggettiva all’imprenditore c.d. “minore”, definito all’art. 2 comma 1 lett. e) dello schema come l’impresa che – nei tre esercizi precedenti l’istanza per la procedura, ovvero, se di durata inferiore, l’inizio dell’attività – non supera, congiuntamente, gli specifici parametri di cui all’art. 1 del RD 267/42. La possibilità di concludere accordi, invece, nella formulazione nuova dello schema di decreto è estesa anche all’imprenditore non commerciale in stato di crisi e di insolvenza.
Questi accordi devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione: il piano è redatto secondo le modalità stabilite dall’art. 56 ed è corredato dai documenti elencati dall’art. 39.
Quest’ultima disposizione prevede un set informativo più ampio rispetto a quello attuale (artt. 182-bis comma 1 e 161 del RD 267/42). È, infatti, richiesto il deposito, presso il tribunale, anche dei seguenti documenti:
– le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
– le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre periodi d’imposta;
– i bilanci degli ultimi tre esercizi;
– un’idonea certificazione dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro precisi limiti temporali. È prevista l’attestazione del professionista (in tal senso anche l’art. 182-bis comma 1 del RD 267/42).
Non vi è, invece, espressa menzione della pubblicità dell’accordo nel Registro delle Imprese, a differenza dell’art. 182-bis comma 2 del RD 267/42: la necessità, però, potrebbe dedursi dal successivo art. 58, che disciplina le modifiche sostanzialidell’accordo, rese necessarie da variazioni significative del piano, prima o dopo l’omologazione (commi 1 e 2). In entrambi i casi, è previsto il rinnovo dell’attestazione del professionista per il piano modificato, con l’obbligo di deposito di questi due documenti, avvisando i creditori. Tale adempimento è diretto a garantire a questi ultimi il diritto di proporre opposizione, avanti al tribunale, entro 30 giorni, nelle forme di cui all’art. 48.
Merita interesse, inoltre, la previsione normativa di cui all’art. 59, che prende in esame la posizione dei coobbligati e soci illimitatamente responsabili, stabilendo, al comma 1, che ai creditori parti dell’accordo si applica la disciplina della remissione del debitorecon effetto liberatorio per i fideiussori ex art. 1239 c.c. Al comma 2 è previsto che, se l’efficacia degli accordi è estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. L’accordo, salvo patto contrario, ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto (comma 3).
Tra le novità della riforma, all’art. 60 è prevista la possibilità di definire gli accordi in forma agevolata con i creditori che rappresentano almeno il 30% dei crediti (e non invece il 60% ex art. 57 comma 1), qualora il debitore non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi, ovvero, non abbia richiesto e rinunci a chiedere misure protettive temporanee.
Nell’art. 61 è contenuta la disciplina degli accordi di ristrutturazione “a efficacia estesa”, anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria (art. 182-septies del RD 267/42), ma con un ampliamento soggettivo del campo di applicazione della procedura a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari. All’art. 62 è contenuta la disciplina sulla convenzione di moratoria, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi, ove è stato allargato l’ambito di operatività soggettiva, ricomprendendo anche le convenzioni concluse tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori. L’art. 63 regolamenta, invece, la disciplina della transazione fiscale e degli accordi sui crediti contributivi, sulla base di principi analoghi a quelli espressi nel vigente art. 182-ter del RD 267/42, seppur con alcune modifiche.
L’art. 64, rubricato “gli effetti degli accordi sulla disciplina societaria”, contiene, infine, una normativa che ricalca, per forma e contenuto, l’art. 182-sexies del RD 267/42 oggi vigente.