Con la legge di bilancio 2019 stabilito il divieto di fattura elettronica per alcune tipologie di dati
L’art. 1 comma 53 della legge di bilancio 2019 ha modificato le disposizioni contenute nell’art. 10-bis del DL 119/2018, in ossequio alle prescrizioni del Garante della privacy, stabilendo che per l’anno 2019 sia vietata l’emissione di fatture in formato elettronico se i relativi dati sono “da inviare” al Sistema tessera sanitaria (“TS”).
Nella precedente stesura della norma veniva infatti previsto che dovessero essere esonerate dall’adempimento le fatture i cui dati fossero stati “inviati” al Sistema TS. L’Autorità, nel provv. 20 dicembre 2018 n. 511, aveva sottolineato tuttavia come tale esonero, previsto per il solo 2019, avrebbe potuto comportare notevoli criticità. Esso non avrebbe operato, infatti, per i soggetti che avessero erogato prestazioni sanitarie non trasmesse attraverso il Sistema tessera sanitaria per l’opposizione degli interessati. Ciò avrebbe paradossalmente condotto all’invio al Sistema di Interscambio proprio di quei dati riferiti alle situazioni più delicate.
Per questo motivo il Garante aveva ingiunto all’Agenzia delle Entrate di dare istruzioni affinché “in nessun caso” fosse emessa una fattura elettronica concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria mediante il Sistema di Interscambio, “a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS”.
La “nuova formulazione” della disposizione che prevede, da un lato, una formula di divieto e non di esonero (“non possono emettere fatture elettroniche”) e, dall’altro, il riferimento alle fatture i cui dati sono “da inviare” e non “inviati” al Sistema tessera sanitaria, accogliendo le istruzioni del Garante, sembra richiedere, quindi, che la fattura debba essere emessa in modalità cartacea in tutte le situazioni in cui i dati delle fatture medesime siano inviabili al Sistema TS, indipendentemente dalla circostanza che detto invio sia poi avvenuto.
A titolo meramente esemplificativo, la prestazione erogata dal medico nei confronti del proprio paziente dovrà essere documentata in formato cartaceo, anche nel caso in cui questi abbia formulato la propria opposizione all’invio al Sistema TS.
Una delle verifiche più rilevanti che l’operatore sanitario deve quindi eseguire, prima di emettere fattura (stabilendo se essa vada emessa in forma elettronica o meno), in ragione della nuova disciplina, consiste nell’analizzare la natura dell’operazione posta in essere.
Sotto un profilo soggettivo è opportuno ricordare come siano obbligati all’invio al Sistema TS i soli soggetti individuati dall’art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014 (iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, farmacie pubbliche e private, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ecc.) e dal DM 1° settembre 2016 (parafarmacie, iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari, esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN).
Quanto, invece, all’ambito oggettivo devono essere inviate al Sistema tessera sanitaria le prestazioni sanitarie erogate dai suddetti soggetti, le spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici, le spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE; i servizi sanitari erogati dalle parafarmacie e altre spese aventi carattere sanitario.
Per converso, sono estranee alla disciplina le operazioni che non hanno carattere sanitario: ad esempio, le prestazioni di carattere consulenziale, le docenze a corsi di formazione o aggiornamento o le cessioni di beni ammortizzabili posseduti dal professionista o dall’istituto sanitario.
Va, peraltro, rammentato che alcuni soggetti, come le farmacie, sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura (art. 22 comma 1 n. 1) del DPR 633/72), salvo che essa sia richiesta dal cliente.
Anche i soggetti in regime di esonero da adempimenti IVA (art. 36-bis del DPR 633/72) sono tenuti all’emissione della fattura, se richiesta dal cliente, fermo l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema TS (ris. Agenzia delle Entrate n. 7/2018).