Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato del MISE si è concluso l’iter di adozione
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 2019 il comunicato del Ministero dello Sviluppo economico che ufficializza il rilascio della nuova tassonomia XBRL da utilizzare ai fini del deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese ex art. 37 comma 21-bis del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006).
Il nuovo standard, identificato con il codice PCI 2018-11-04, è stato pubblicato sul sito internet dell’Associazione XBRL Italia (www.xbrlitalia.it) il 6 novembre 2018 (si veda “Provvidenze pubbliche e cooperative nella nuova tassonomia XBRL 2018” del 7 novembre 2018) e reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it) dal 23 novembre 2018.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale conclude, quindi, il procedimento di adozione, disciplinato dall’art. 5 comma 6 del DPCM 10 dicembre 2008.
Pare utile ricordare che la nuova tassonomia relativa ai principi contabili italiani è dedicata alla codifica dei bilanci d’esercizio e consolidati redatti, rispettivamente, secondo gli artt. 2423 ss. c.c. e secondo le disposizioni del DLgs. 127/91.
Il nuovo tracciato non si applica, invece, ai soggetti che redigono il bilancio (d’esercizio e consolidato) in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Tali soggetti sono, infatti, esclusi dall’obbligo di utilizzare il formato elettronico elaborabile in fase di prima applicazione (art. 3 comma 2 del DPCM 10 dicembre 2008) e fino alla disponibilità della relativa tassonomia.
Rispetto alla tassonomia previgente (PCI 2017-07-06, che ha recepito gli emendamenti apportati ai documenti OIC 12 e OIC 25 in data 29 dicembre 2017, prevedendo la distinzione, nello Stato patrimoniale relativo al bilancio abbreviato e nello Stato patrimoniale delle micro imprese, della voce “C.II – Crediti” nelle tre componenti dei crediti entro e oltre l’esercizio successivo e delle imposte anticipate), è stata modificata soltanto la codifica della Nota integrativa.
In particolare, sono stati previsti specifici campi testuali nella parte iniziale della Nota integrativa, è stata modificata la disclosure sulle cooperative ed è stato introdotto un campo testuale per l’informativa sulle sovvenzioni, sui contributi, sugli incarichi retribuiti e sui vantaggi economici ricevuti dalle Amministrazioni pubbliche.
Oltre a quanto evidenziato, la nuova tassonomia non prevede modifiche rispetto alla precedente versione e, quindi, avuto riguardo al contenuto, codifica in formato elaborabile gli schemi quantitativi (Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario) del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato.
Le tabelle relative alla Nota integrativa sono disponibili, invece, soltanto con riferimento al bilancio d’esercizio.
Sui siti internet di XBRL Italia e AgID sono state, peraltro, fornite indicazioni specifiche in merito alla decorrenza.
La nuova versione della tassonomia si applica obbligatoriamente a partire dal 1° marzo 2019 per i bilanci riferiti ad esercizi chiusi il 31 dicembre 2018 o in data successiva. La stessa può, comunque, essere applicata anticipatamente, ossia a qualsiasi bilancio con inizio dell’esercizio in data 1° gennaio 2016 o successiva.
La previgente versione PCI 2017-07-06 può essere utilizzata fino al 28 febbraio 2019 per esercizi chiusi in data 31 dicembre 2018 o in data successiva, mentre, dopo il 28 febbraio 2019 (ma non oltre il 31 dicembre 2019), può essere utilizzata solo per bilanci riferiti ad esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2018.
In sostanza, in relazione ai bilanci 2018 (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare):
– può essere utilizzata la tassonomia 2017-07-06, se il bilancio è depositato fino al 28 febbraio 2019;
– deve essere utilizzata la tassonomia 2018-11-04, se il bilancio è depositato dal 1° marzo 2019.
Posto che le due citate tassonomie (2017 e 2018) sono coerenti con la disciplina introdotta dal DLgs. 139/2015, i bilanci d’esercizio e consolidati relativi a periodi amministrativi iniziati prima del 1° gennaio 2016 possono essere codificati soltanto mediante la tassonomia PCI 2015-12-14.
Tutte le altre tassonomie (diverse da quelle sopra indicate) sono, invece, dismesse.
Da quest’anno non risulta, quindi, più utilizzabile la tassonomia PCI 2016-11-14.