In ambito fieristico, sussiste una prestazione di servizi «generica» se, oltre lo stand, sono forniti anche servizi per l’esposizione dei prodotti

Di Francesco D'ALFONSO

Qualora le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti siano acquistate da soggetti passivi, ai fini IVA si applica il criterio del luogo di stabilimento del committente e, pertanto, qualora il destinatario sia un soggetto passivo nazionale, il luogo di tassazione di tali servizi sarà l’Italia (art. 7-ter comma 1 lett. a) del DPR 633/72).

Allorché, poi, le prestazioni in questione siano fornite nei confronti di committenti non soggetti passivi, tali operazioni sono territorialmente rilevanti in Italia se ivi materialmente svolte (art. 7-quinquies comma 1 lett. a) del DPR 633/72, che recepisce l’art. 54 della direttiva 2006/112/CE). Si considerano, invece, effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi relativi a beni immobili situati in Italia (art. 7-quater comma 1 lett. a) del DPR 633/72, che recepisce l’art. 47 della direttiva 2006/112/CE).

Quanto, poi, alla nozione di “fiere ed esposizioni”, in essa devono ricomprendersi, secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 37/2011) le prestazioni di servizi resi dagli enti fiera titolari degli spazi espositivi a favore dei soggetti che organizzano l’evento, quelle effettuate dai soggetti organizzatori alle imprese e ai soggetti che partecipano all’evento espositivo nonché, infine, le prestazioni di servizi che siano in modo diretto connesse all’allestimento degli stand fieristici, i committenti delle quali siano le società che partecipano alla fiera (es. predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell’ambito dello stand espositivo).

Successivamente, nell’ambito di EXPO Milano 2015, è stato, poi, chiarito (cfr. circ. n. 26/2014) che rientrano tra le prestazioni relative a fiere ed esposizioni i servizi connessi all’evento che l’organizzatore deve fornire ai partecipanti per consentire la loro presenza all’evento (servizi di messa a disposizione dell’area, ecc.), anche resi da soggetti diversi, purché, in quest’ultimo caso, gli stessi siano funzionali o connessi alla realizzazione della manifestazione o alla partecipazione all’evento espositivo, come nel caso di prestazioni relative alla costruzione dei padiglioni espositivi eseguite da un’impresa italiana.

Più esattamente, i servizi coinvolti sono la messa a disposizione dei lotti destinati alla costruzione dei padiglioni, la realizzazione (montaggio, smontaggio, ecc.) e messa a disposizione dei padiglioni, la gestione degli spazi espositivi comuni da parte della società organizzatrice, i servizi di gestione dei singoli padiglioni da parte della società organizzatrice nonché i servizi generali resi dalla società organizzatrice, quali erogazione di elettricità ed acqua, nonché servizi di telecomunicazione.

Un prezioso aiuto nell’individuazione della natura delle prestazioni di servizi in questione può venire dalle note esplicative al Reg. Ue n. 1042/2013, elaborate dalla direzione generale della fiscalità e dell’unione doganale della Commissione Ue, del 26 ottobre 2015, le quali, tuttavia, non sono giuridicamente vincolanti e non precludono, quindi, da parte degli Stati Ue e delle amministrazioni fiscali nazionali la redazione di orientamenti propri in materia. Ad ogni modo, nell’ambito di tale documento viene chiarito che costituiscono servizi relativi a fiere ed esposizioni la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione congiuntamente a servizi correlati atti a consentire l’esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità (è sufficiente anche un unico servizio).

Più esattamente, affinché il servizio in questione sia considerato come “fieristico”, è necessaria la contemporanea messa a disposizione di uno stand, di uno o più servizi correlati (progettazione dello stand, trasporto e magazzinaggio dei prodotti), nonché che tali servizi siano atti a consentire l’esposizione dei prodotti e la promozione dei servizi o prodotti.

Laddove, invece, la “messa a disposizione di stand”, la quale consiste nel mettere temporaneamente una superficie delimitata e/o una struttura mobile (es. una cabina o un bancone) a disposizione di un espositore ai fini della partecipazione a un’esposizione o fiera, non è accompagnata dalla fornitura di “altri servizi correlati”, si configura un servizio relativo a un bene immobile.

Ciò anche nel caso in cui vengono forniti servizi complementari, come l’elettricità, il riscaldamento, l’aria condizionata, ecc. Va evidenziato, infine, che i servizi sono considerati come “altri servizi correlati” alla messa a disposizione di uno stand a prescindere dal fatto che siano prestati nell’ambito di un contratto (con la messa a disposizione dello stand) o tramite contratti separati stipulati con il medesimo prestatore.