I contribuenti “mensili” divenuti “trimestrali” e viceversa devono rendere omogeneo il dato storico

Di Mirco GAZZERA

I soggetti passivi non esonerati sono tenuti a versare l’acconto IVA entro il 27 dicembre 2018. Nel computo dell’ammontare da versare con il metodo “storico”, deve essere posta particolare attenzione quando la periodicità di liquidazione dell’imposta (mensile o trimestrale) nel 2018 è variata rispetto a quella del 2017.

In termini generali, come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2017, l’acconto IVA rappresenta un anticipo del versamento d’imposta da eseguire in relazione:
– all’ultima liquidazione periodica dell’anno, per i contribuenti “mensili”;
– al quarto trimestre dell’anno, per i contribuenti trimestrali “per natura” come, per esempio, gli autotrasportatori di cose per conto terzi (artt. 73 comma 1 lett. e) e 74 comma 4 del DPR 633/72);
– alla presentazione della dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali “per opzione” (art. 7 del DPR 542/99).

La determinazione dell’acconto IVA può avvenire, alternativamente, attraverso il metodo:
– “storico” in misura pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, sulla base dell’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente ovvero in sede di dichiarazione annuale relativa a tale periodo d’imposta (art. 6 comma 2 della L. 405/90);
– “previsionale” in misura pari all’88% dell’importo che si presume di dover versare relativamente all’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso o in sede di dichiarazione annuale (art. 6 comma 2 della L. 405/90);
– “effettivo” tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi per il periodo dal 1° al 20 dicembre (dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti “trimestrali”), al netto dell’IVA detraibile relativa agli acquisti e le importazioni registrate nel medesimo periodo (art. 6 comma 3-bis della L. 405/90).

Una modalità specifica è prevista, inoltre, per i contribuenti che operano in determinati settori come, per esempio, le aziende che somministrano acqua, gas, energia elettrica, ecc. (art. 1 comma 471 della L. 311/2004).

Nel caso di adozione del metodo “storico”, in particolare, la base di calcolo per l’acconto IVA 2018 coincide con l’importo dell’imposta versata o da versare relativa:
– al mese di dicembre 2017, maggiorata dell’eventuale conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2017), per i contribuenti “mensili”;
– al quarto trimestre 2017, per i contribuenti trimestrali “per natura”;
– al saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno 2017, per i contribuenti trimestrali “per opzione”.
Il dato storico di riferimento deve essere considerato al lordo dell’eventuale acconto e al netto degli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale per l’anno 2017 dai contribuenti trimestrali “per opzione” (ris. Agenzia delle Entrate n. 157/2004).

A fronte della variazione del volume d’affari del soggetto passivo, tuttavia, nel 2018 la periodicità di liquidazione dell’IVA potrebbe essere mutata (da mensile a trimestrale o viceversa) rispetto allo scorso anno. In questo caso, l’art. 6 comma 3 della L. 405/90 prevede alcune regole particolari per commisurare l’acconto.

Nel caso di passaggio da un regime di liquidazioni e versamenti mensile nel 2017 a un regime trimestrale nel 2018, la base di calcolo dell’acconto IVA 2018 è pari all’ammontare dell’imposta versata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 compreso l’acconto, al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione per il mese di dicembre 2017 (C.M. n. 52/91).
A titolo esemplificativo, se l’IVA versata per gli ultimi tre mesi del 2017 è pari a 25.000 euro, l’acconto dovuto per il 2018 è pari a 22.000 euro (88% di 25.000 euro).

Qualora si verifichi il passaggio da un regime di liquidazioni e versamenti trimestrali nel 2017 a un regime mensile nel 2018, la base di calcolo dell’acconto IVA 2018 è pari:
– a un terzo dell’imposta versata per l’ultimo trimestre 2017 compreso l’acconto, per i contribuenti trimestrali “per natura”;
– a un terzo dell’imposta versata in sede di dichiarazione annuale relativa al 2017 includendo anche l’acconto, per i contribuenti trimestrali “per opzione”.
Esemplificando, in relazione a un contribuente trimestrale “per opzione” nel 2017 che abbia versato un acconto IVA di 10.000 euro e un saldo in sede di dichiarazione annuale di 2.020 euro comprensivo di 20 euro a titolo di interessi, l’acconto IVA 2018 è pari a 3.520 euro (88% di 4.000 euro considerato che quest’ultimo importo corrisponde a un terzo di 12.000 euro, in quanto non devono essere computati i predetti interessi).