L’art. 96 del TUIR, come riformulato dal DLgs. di recepimento della direttiva ATAD, incide su tale fattispecie

Di Luca MIELE

La fattispecie dei finanziamenti infragruppo a tassi di interesse contrattuale inferiori al tasso di mercato impone qualche considerazione alla luce dell’innovato regime di deducibilità degli interessi passivi, così come riformulato dall’art. 1 del decreto legislativo di attuazione della Direttiva ATAD, che si applicherà a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Dal punto di vista contabile, il documento OIC 19 prevede che la differenza derivante dall’attualizzazione del debito in esame debba essere iscritta, come regola generale, tra i proventi finanziari o gli oneri finanziari del Conto economico, salvo nei casi in cui la sostanza dell’operazione o del contratto inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura.

Prendendo a riferimento, in prima istanza, i finanziamenti infragruppo che costituiscono una forma di supporto finanziario, e ponendoci dal punto di vista del soggetto finanziato, l’accensione del finanziamento a tasso inferiore a quello di mercato e la conseguente attualizzazione secondo il criterio del costo ammortizzato (OIC 19) dà origine al cosiddetto day one profit rilevato tra i proventi finanziari e alla rilevazione, anno per anno, di oneri finanziari figurativi.

Dal punto di vista fiscale, alla fattispecie si applica il principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del TUIR che rileva sia per i soggetti IAS adopter che per quelli ITA GAAP, diversi dalle micro imprese. In particolare, ai fini del regime limitativo della deducibilità degli interessi di cui all’art. 96 del TUIR, così come riformulato dal decreto legislativo, l’ambito oggettivo della norma comprende gli interessi passivi e oneri assimilati che siano qualificati come tali in contabilità, sempreché tale qualificazione non risulti “smentita” dal punto di vista fiscale.
Ne deriva che gli interessi passivi figurativi in esame sono soggetti ai limiti di cui all’art. 96 del TUIR in quanto non vi è alcuna norma dell’ordinamento che deroga alla derivazione rafforzata in caso di finanziamenti infragruppo che non rappresentano un rafforzamento patrimoniale per l’entità finanziata.

Nella fattispecie, e sempre ai fini dell’applicazione dell’art. 96 del TUIR, rilevano anche i proventi finanziari rilevati come “day one profit”. In pratica, si generano interessi attivi che compensano gli interessi passivi e l’eventuale eccedenza di interessi attivi potrà essere riportata in avanti in forza del nuovo comma 6 dell’art. 96. Tale impostazione è confermata dalla relazione illustrativa al decreto legislativo; si tratta di un chiarimento significativo in quanto la natura finanziaria del differenziale (day one profit) non era ad oggi certa.

Ragionamenti diversi vanno svolti in caso di prestiti infragruppo la cui finalità sia il rafforzamento patrimoniale della controllata. Infatti, nella fattispecie, quest’ultima rileva contabilmente la differenza di attualizzazione come riserva del patrimonio netto e imputa a Conto economico oneri finanziari figurativi anno per anno. La controllante rileva un incremento della partecipazione nella controllata e proventi finanziari anno per anno. In pratica, si rappresenta la mancata percezione di tali interessi da parte del socio finanziatore come un apporto effettuato in favore della partecipata.

Da un punto di vista fiscale, al verificarsi di determinate condizioni, questa impostazione contabile non trova riconoscimento. Infatti, l’art. 5, comma 4-bis del DM 8 giugno 2011 ha sterilizzato gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato e dell’attualizzazione in caso di finanziamenti infruttiferi per cui non assumono rilevanza né gli interessi passivi o attivi rilevati a Conto economico né l’apporto figurativo.
Ciò sta a significare che occorre gestire un doppio binario civilistico-fiscale apportando una variazione in diminuzione per gli interessi attivi contabilizzati dalla controllante e una variazione in aumento pari agli interessi passivi iscritti dalla controllata.

Questa sterilizzazione fiscale si applica solo quando la finalità del finanziamento è il rafforzamento patrimoniale e, quindi, siano rilevati nello Stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato; inoltre, deve trattarsi di operazioni di finanziamento intercorse tra soggetti tra i quali sussista un rapporto di controllo.
Non si applica, ad esempio, in presenza di soci di minoranza. Il riferimento alla rilevazione nello Stato patrimoniale sembrerebbe escludere dall’applicazione della norma anche i finanziamenti effettuati dalla controllata alla controllante in quanto nella fattispecie la prassi contabile più diffusa non prevede alcuna imputazione nello Stato patrimoniale.

Da ultimo, dovrebbe restare escluso dall’applicazione dell’art. 5, comma 4-bis, del decreto il caso dei finanziamenti infruttiferi da soggetto estero a controllata italiana in quanto prevale la disciplina del transfer pricing e i componenti reddituali vanno comunque assunti al valore normale ai sensi dell’art. 110, comma 7 del TUIR.