Tali procedure si perfezionano con il pagamento della prima rata e non dell’ultima

Di Alfio CISSELLO

Uno dei problemi che i contribuenti devono porsi relativamente alle varie definizioni del DL 119/2018, nelle more della conversione in legge, riguarda i nessi tra le definizioni stesse e la riscossione delle somme, incluse le eventuali misure cautelari disposte o da disporre.
Solo l’art. 3 del DL 119/2018, in merito alla rottamazione dei ruoli, disciplina la questione, sancendo che la sola presentazione della domanda sospende sia le attività esecutive che cautelari (rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati).

La ragione per cui solo nella rottamazione dei ruoli è disciplinata la questione è assai semplice: trattasi dell’unica forma di definizione che si perfeziona non con il pagamento della prima rata, ma con il versamento, puntuale e tempestivo (salvo la soglia di tolleranza dei cinque giorni, che forse verrà introdotta in sede di conversione in legge del decreto) di tutte le rate.
Anche un minimo inadempimento nel versamento, per ipotesi, dell’ultima rata, determina l’inefficacia della rottamazione (ancora in essere siccome non perfezionata).

Dunque, se il legislatore nulla dicesse, si potrebbe sostenere che l’esecuzione e le misure cautelari possano permanere sino al pagamento dell’ultima rata.
Lo stesso, a ben vedere, si verifica per la dilazione dei ruoli (art. 19 del DPR 602/73), il cui debito non si estingue con il pagamento della prima rata, non a caso la legge, in maniera simile a quanto fatto nella rottamazione, prevede che la domanda inibisce sia l’esecuzione sia le misure cautelari.

Premesso tanto, la fattispecie è molto diversa per le altre definizioni, in special modo per la definizione delle liti pendenti e per la definizione degli accertamenti.
In dette fattispecie, la definizione si perfeziona, per le liti pendenti, con la domanda e il pagamento della prima rata (art. 6 comma 6) mentre per gli accertamenti (art. 2 comma 4) con il pagamento della prima rata.

Se il contribuente, dunque, entro i termini di legge, non paga la prima rata, la definizione giuridicamente non esiste; di contro, se, pagata la prima rata, non si pagano le successive, la definizione non è in discussione e le somme potranno essere iscritte a ruolo a titolo definitivo, con gli aggravi sanzionatori, eventualmente, dell’art. 15-ter del DPR 602/73.
Pertanto, appare evidente che presentata la domanda di definizione della lite e pagata la prima rata, vengono meno sia gli atti esecutivi (eccetto quelli irreversibili) sia le misure cautelari, anche se posti in essere prima della definizione. L’obbligazione tributaria, a tutti gli effetti, è estinta, dunque qualsiasi misura cautelare o atto esecutivo diviene giuridicamente privo di oggetto.

Il problema si può porre, in misura minore, per la definizione degli accertamenti.
Supponiamo che, sulla base del pregresso verbale di constatazione o sulla base dell’accertamento stesso, l’Ufficio abbia presentato istanza al giudice tributario ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 472/97 per l’autorizzazione al sequestro o all’ipoteca, oppure che le somme siano state oggetto di affidamento anticipato in quanto l’Ufficio ha ritenuto sussistente il fondato pericolo per la riscossione.

In ipotesi del genere, perfezionata la definizione con il versamento della prima rata, l’Ufficio dovrebbe rinunciare al ricorso e, ove ciò non avvenisse, il giudice ne dovrebbe tenere conto ai fini delle spese. Non si può sostenere che egli coltivi la pretesa parametrandola al residuo debito, semplicemente perché non esiste in ragione di quanto esposto “un residuo debito” derivante dall’accertamento, visto che questo è stato a tutti gli effetti definito.
Si potrebbe sostenere il contrario solo quando le Entrate ritengano che l’atto non rientri nell’art. 2 del DL 119/2018 (ad esempio, atto di irrogazione di sole sanzioni).