Il nuovo adempimento riguarda le transazioni con l’estero in assenza di fattura elettronica
Con l’introduzione generalizzata dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019, per alcune delle fatture non tracciate dall’invio mediante Sistema di Interscambio farà il suo debutto la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
L’adempimento, disciplinato dall’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, concerne i dati delle fatture emesse dal 1° gennaio 2019 con riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi:
– nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
– da parte di soggetti non stabiliti in Italia.
Mentre sull’ambito di applicazione della fattura elettronica man mano si stanno sciogliendo molti dubbi, per la comunicazione in esame restano ancora numerosi i punti aperti.
Sotto il profilo soggettivo, ad esempio, c’è da comprendere se la comunicazione riguarderà i soli soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia o se dovranno ritenersi compresi anche i soggetti non residenti e non stabiliti che si sono identificati direttamente (art. 35-ter del DPR 633/72) o hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia.
Il combinato disposto dei commi 3 e 3-bis dell’art. 1 del DLgs. 127/2015, riformulato sul punto dal DL 119/2018 (in corso di conversione in legge), porta alla prima conclusione, ma resta da valutare se in termini sistematici sia corretto esentare i soggetti identificati ai fini IVA in Italia – oltre che dalle e-fatture – anche dall’obbligo di comunicare le operazioni transfrontaliere.
Va, peraltro, osservato che tali soggetti sono tenuti alla presentazione del c.d. “spesometro” vale a dire alla comunicazione dei dati delle fatture sino all’anno di imposta 2018.
Anche per i “minimi” (regime di vantaggio ex art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011) e per i “forfetari” (art. 1 della L. 190/2014) dovrà essere confermato l’esonero dalla comunicazione.
Sul piano oggettivo, sono espressamente escluse dagli obblighi comunicativi ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 le operazioni per le quali:
– è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica;
– è stata emessa una bolletta doganale.
Anche in quest’ultimo caso andrebbe specificato se l’esclusione riguardi le sole operazioni doganali documentate da bolletta doganale di importazione (la cui annotazione sul registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72 equivale ad una fattura di acquisto) ovvero siano escluse anche altre operazioni, quali le cessioni all’esportazione (per le quali è presentata la dichiarazione doganale di esportazione).
Al di là della formulazione letterale della norma, alcune perplessità nell’escludere le esportazioni derivano dal fatto che i dati dei due documenti (dichiarazione doganale e fattura di vendita) non sono necessariamente coincidenti (ad esempio, il ricevente la merce sul piano doganale potrebbe non coincidere con il cessionario dei beni sotto il profilo IVA).
Tra gli ulteriori aspetti da chiarire vi è la sovrapposizione con alcuni dei dati già contenuti nei modelli INTRA-1, anche perché in un recente videoforum l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, nonostante la nuova comunicazione, non viene meno l’obbligo di presentare i modelli INTRA.
Andrà, inoltre, verificata la compatibilità dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 87/2017 e FAQ sul portale “Fatture e corrispettivi”) in merito alla codifica delle operazioni senza imposta nel campo “Natura dell’operazione”.
Alcune indicazioni sono state fornite, tra l’altro, per la compilazione del codice identificativo IVA dei cessionari o committenti extra Ue e per le operazioni nei confronti di “privati” esteri sprovvisti di codice fiscale.
La trasmissione telematica dei dati deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo:
– a quello della data del documento emesso;
– ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, da intendersi come la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA (provv. n. 89757/2018, § 9).
Una riflessione doverosa riguarda il coordinamento con le modifiche apportate dal DL 119/2018 al DPR 100/98, consentendo la registrazione delle fatture passive entro il giorno 15 del mese al fine di computare in detrazione l’IVA nella liquidazione del mese precedente. Diversamente da quanto avveniva per il c.d. “spesometro”, dunque, una fattura ricevuta il 10 febbraio 2018 per un’operazione effettuata a gennaio 2018, dovrà essere inclusa nella comunicazione relativa al momento di effettuazione (gennaio).
La periodicità mensile è stata criticata da alcune associazioni di categoria, come CONFIMI, che nel corso dell’audizione in Senato del 12 novembre 2018 ha richiesto l’introduzione di un’unica scadenza annuale per la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Va, in ultimo, evidenziato che la prima scadenza della comunicazione, riferita al mese di gennaio 2019, è prevista per il 28 febbraio 2019, sovrapponendosi ai termini già fissati per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2018 (art. 21 del DL 78/2010) e delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre 2018.