Per le società di persone, non è richiesto che la partecipazione donata garantisca il controllo sociale
L’applicazione dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni di cui all’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 può sollevare tuttora alcune criticità.
Ad esempio, ci si può domandare se la donazione ai figli della nuda proprietà di partecipazioni in società semplice agricola, con riserva in capo al donante dell’usufruttodelle quote, vada esente dall’imposta sulle donazioni.
Tale donazione può sollevare dubbi in quanto ha ad oggetto solo la nuda proprietà delle quote e, poi, in quanto si tratta di quote di società semplice.
Va premesso che l’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di partecipazioni operati a favore del coniuge o dei discendenti del disponente, a condizione che, trattandosi di partecipazioni in società di capitali, sia integrato o acquisito dal donatario il controllo della società (ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. ). Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività di impresa o detengano il controllo sociale per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione in tal senso (per approfondimenti si rinvia al Quaderno Eutekne n. 143).
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 3/2008, § 8.3.2, l’esenzione opera per il trasferimento di quote:
– di società di persone di qualsiasi entità;
– di società di capitali a condizione che siano in grado di consentire al beneficiario l’integrazione o l’acquisizione del controllo.
Pertanto, ad esempio, la donazione della nuda proprietà di quote di società di capitali non dovrebbe andare esente, in quanto non è in grado (salvo pattuizioni societarie che deroghino al regime legale) di far acquisire il “controllo” al donatario.
Nel caso esaminato, invece, trattandosi di quote di società di persone, non è richiesto che la cessione riguardi quote di una certa entità. Come rilevato in dottrina, infatti, l’elemento personalistico che caratterizza le società di persone garantisce il coinvolgimento del socio anche di minoranza nella gestione della società ed è proprio il trasferimento dell’elemento “gestionale” che consente il soddisfacimento della ratio del beneficio.
L’esenzione può applicarsi, quindi, tutte le volte in cui, in applicazione delle norme concernenti il tipo sociale cui appartiene la partecipazione donata o in applicazione di specifiche clausole statutarie, il donatario acquisisca, tramite la donazione, l’egemonia gestionale della società, o comunque la possibilità di esercitare l’attività di impresa nell’ambito della struttura societaria.
Se la realizzazione del trasferimento della gestione dell’impresa configura l’elemento essenziale che garantisce il soddisfacimento della ratio del beneficio (come confermato in un certo senso anche dall’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 18/2013, § 5.3, ove precisa che l’esenzione spetta solo per i trasferimenti che permettono di attuare il passaggio generazionale delle aziende di famiglia), si dovrebbe ritenere che, nel caso di specie, l’esenzione possa spettare, sebbene il trasferimento riguardi la sola nuda proprietà delle quote, ove l’atto specifichi che il nudo proprietario acquista i diritti amministrativi, oltre alla qualità di socio.
Va precisato, infatti, che il tema civilistico della spettanza dei diritti amministrativi all’usufruttuario o al nudo proprietario delle partecipazioni è oggetto di un contrasto tra chi ritiene che i diritti amministrativi e la responsabilità vadano all’usufruttuario delle quote e chi ritiene vadano al nudo proprietario.
Per questo motivo, si ritiene necessario, in sede di trasferimento della quota, precisare a chi spetteranno i diritti amministrativi, rammentando che l’esenzione dovrebbe potersi applicare certamente in ipotesi di trasferimento dei diritti amministrativi al nudo proprietario, mentre più dubbi sussistono nel caso di conservazione di essi in capo all’usufruttuario donante.
Peraltro, si precisa che, posto che oggetto del trasferimento sono quote di società semplice agricola, non sembrano avere rilievo le obiezioni operate da una parte della dottrina sulla possibilità di applicare il beneficio al trasferimento di quote di società semplice, in assenza di esercizio dell’impresa, atteso che, nel caso di specie, la società semplice ha ad oggetto un’impresa, per quanto non commerciale (impresa agricola; cfr. circ. Assonime n. 13/2007).
Peraltro, anche a prescindere da questo elemento, va dato atto che secondo altra dottrina, il dato letterale della norma induce a ritenere che l’agevolazione prevista dall’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/96 possa comunque applicarsi a tutte le cessioni di quote di società semplice.