Entro la scadenza occorre versare il 40% del contributo relativo al reddito del 2017
I professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2comma 26 della L. 335/95, dovranno effettuare il versamento dell’acconto dei contributi per l’anno 2018 entro il prossimo 30 novembre 2018, data di scadenza del versamento dell’acconto delle imposte sul reddito delle persone fisiche.
Ciò in quanto il versamento dei contributi, sia a saldo che in acconto, dovuti dai titolari di una posizione assicurativa in una delle gestioni previdenziali INPS, deve essere effettuato entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, così come previsto dall’art. 18 comma 4 DLgs. 241/97.
Si precisa che non sono iscritti alla Gestione separata INPS i professionisti che sono obbligati al versamento dei contributi presso le Casse di previdenza oppure che sono assoggettati ad altra forma previdenziale (ad es. le ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti ai sensi dell’art. 2 della L. 249/90).
L’acconto dovuto, calcolato sulla base degli importi dichiarati per il 2017, è pari al 80% dell’importo dei contributi e deve essere pagato in due rate di pari importo, ognuna corrispondente al 40% del contributo.
La base imponibile per il calcolo dei contributi è rappresentata dalla somma dei redditi conseguiti nell’anno per l’esercizio di attività da lavoro autonomo, compresi quelli in forma associata; per il 2017, tali redditi sono indicati nel quadro RR sezione II del modello REDDITI PF 2018, al rigo RR5 colonna 11 (reddito imponibile previdenziale). Si ricorda che gli iscritti alla Gestione separata INPS sono soggetti al massimale di reddito annuo oltre il quale i contributi non sono dovuti; per l’anno 2018 il massimale ammonta a 101.427 euro, confermando l’importo del 2017 (circ. INPS 31 gennaio 2018 n. 18).
L’aliquota contributiva applicabile è pari al 24% o al 25,72% a seconda che i professionisti siano iscritti o meno ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Nella colonna 15 del rigo RR5 del modello REDDITI PF 2018 è indicato l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2017 a cui fare riferimento per il calcolo dell’acconto contributivo da versare entro il 30 novembre 2018.
Gli acconti dei contributi da versare entro il 30 novembre possono essere compensati con gli eventuali crediti residui indicati nella colonna 4 del rigo RR8. Tale compensazione deve avvenire esclusivamente tramite modello F24 e con l’indicazione, come periodo di riferimento, dell’anno 2017. Qualora il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi non dovesse essere utilizzato in compensazione, il professionista deve presentare apposita istanza di rimborso utilizzando esclusivamente le procedure telematiche all’indirizzo www.inps.it seguendo il percorso “Tutti i servizi” > “Gestione separata” > “Domanda di rimborso”.
Nel predisporre il modello F24 per il versamento occorre indicare il codice sede INPS in base alla residenza del professionista, mentre nessun dato deve essere inserito nel campo matricola INPS/codice INPS/filiale azienda. Occorre poi riportare l’inizio e la fine del periodo di pertinenza dei contributi (ad es. da 012018 a 122018), l’importo dei contributi a debito da versare e gli eventuali importi a credito da compensare.
In relazione alla causale, occorre utilizzare il codice PXX per il versamento in unica soluzione dei contributi a saldo o in acconto dovuti dai professionisti iscritti alla sola Gestione Separata INPS, mentre per i professionisti titolari di pensione (diretta o indiretta) o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si deve indicare il codice P10.
Nel caso in cui il professionista non possa svolgere l’attività lavorativa a causa di malattia o infortunio, per un periodo superiore ai sessanta giorni, è prevista la possibilità di sospendere il versamento contributivo (art. 14 comma 3 della L. 81/2017). Tale sospensione opera per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni.
Al termine, il lavoratore è tenuto al versamento dei contributi maturati in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione (circ. INPS 11 maggio 2018 n. 69). La sospensione interessa sia il saldo che gli acconti dovuti nel periodo dell’evento. Le eventuali eccedenze che derivano dall’indicazione nella dichiarazione dei redditi di un importo di contributi sospesi superiore a quello dei contributi dovuti verranno azzerate (circ. INPS 14 giugno 2018 n. 82).