La previsione, poco analizzata, contenuta nella definizione delle liti pendenti può dare luogo a incertezze

Di Dario AUGELLO e Alfio CISSELLO

I debitori che hanno aderito all’ultima edizione della rottamazione dei ruoli (art. 1 del DL 148/2017), i quali non siano riusciti a onorare le rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018, possono mantenere i benefici della rottamazione, ossia lo stralcio di sanzioni e interessi di mora, pagando l’intero importo scaduto in unica soluzione entro il 7 dicembre 2018.
Si tratta di una sostanziale sanatoria: i versamenti tardivi oppure omessi sono considerati tempestivi se eseguiti entro la data suindicata.

Se i debitori provvedono a pagare integralmente le rate scadute entro il 7 dicembre, essi mantengono i benefici della rottamazione e, inoltre, fruiscono del più agevolato regime previsto dalla nuova edizione della rottamazione (art. 3 del DL 119/2018, nelle more della conversione in legge, che potrebbe apportare modifiche al testo): il debito residuo al 7 dicembre 2018 è dilazionato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
Tale dilazione del debito in cinque anni opera automaticamente: il comma 21 dell’art. 3 prevede che gli importi dovuti per effetto del passaggio alla nuova rottamazione saranno liquidati d’ufficio, senza necessità di alcuna istanza da parte del contribuente.

Il termine del 7 dicembre 2018, entro cui i debitori della precedente edizione della rottamazione possono ottenere il beneficio della dilazione in cinque anni, pagando in unica soluzione le rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018, interessa anche i carichi, che si riferiscono a controversie tributarie definibili ai sensi dell’art. 6 del DL 119/2018.
Proprio a questo proposito l’art. 6, comma 7 del DL 119/2018 sembra essere passato inosservato.
La norma così recita: “nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi (…) il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell’articolo 3”.

Varie sono le casistiche, anche molto complicate. Cerchiamo di prospettare una fattispecie semplice.
Nel 2017 un contribuente riceve e impugna davanti al giudice tributario una cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato o formale della dichiarazione (non preceduto da avviso bonario). Trattandosi di controllo ex 36-bis o 36-ter del DPR 600/73, l’intero importo risulta iscritto a ruolo a titolo definitivo ex art. 14 del DPR 602/73, compresa la sanzione del 30% comminata ex art. 13 del DLgs. 471/97.

Poiché si tratta di carico rottamabile (l’iscrizione a ruolo è avvenuta entro il 30 settembre 2017), il contribuente, dopo aver presentato ricorso, presenta domanda di rottamazione dei ruoli entro il 15 maggio 2018 ai sensi del DL 148/2017, con obbligo di versare il dovuto in cinque rate consecutive di pari importo (ciascuna pari al 20% del tributo) con scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019 e con impegno a rinunciare al giudizio contro il ruolo e la cartella di pagamento. Successivamente il debitore non provvede al pagamento delle rate di settembre e ottobre 2018, mentre nelle more viene depositata sentenza favorevole avverso il ruolo e la cartella di pagamento entro il 24 ottobre 2018.

Chiaramente il nuovo scenario normativo (DL 119/2018 entrato in vigore il 24 ottobre 2018) suggerisce al contribuente di esplorare la via della definizione della lite, che prevede la riduzione dell’imposta fino al 50% in caso di sentenza favorevole in primo grado. Non osta alla definizione della controversia ex DL 119/2018 l’impegno a rinunciare alla lite contro il ruolo, contenuto nella precedente domanda di rottamazione: tale impegno deve considerarsi inefficace al 24 ottobre 2018 a causa dell’omesso versamento delle rate scadute.
Tuttavia la norma sopra indicata (art. 6, comma 7 del DL 119/2018) richiede al contribuente, che intenda definire la lite, di essere in regola con le prime tre rate della rottamazione al 7 dicembre 2018.

Paradossalmente dunque il debitore in esempio, che al 24 ottobre 2018 ha pagato solo la prima rata in scadenza a luglio, pari al 20% dell’imposta, avrebbe l’onere di corrispondere due rate ulteriori, fino al 60% del tributo, in unica soluzione entro il 7 dicembre, per essere ammesso a definire la lite.
Tale soluzione, che discrimina senza ragione i debitori che hanno aderito alla rottamazione, obbligandoli a un esborso maggiore, non convince e andrebbe rivista, magari con appositi chiarimenti da parte dell’Agenzia: più correttamente, il comma 7 andrebbe interpretato nel senso che il debitore della rottamazione, interessato alla definizione della lite, sarebbe chiamato a essere in regola con il pagamento delle sole rate riferibili a somme concretamente interessate dalle controversie definibili e pertanto non oltre l’importo dovuto per la definizione ex DL 119/2018 nel caso di specie, fermo restando l’irripetibilità di quanto eventualmente già pagato in eccedenza.